22 Aug, 2024 - 07:30

Bonus edilizi, come sostituire caldaia e pannelli fonoisolanti col 50% di sconto fino al 31 dicembre 2024?

Bonus edilizi, come sostituire caldaia e pannelli fonoisolanti col 50% di sconto fino al 31 dicembre 2024?

Si può ottenere fino al 31 dicembre 2024 il 50% di bonus per sostituire i pannelli fonoisolanti come lavori in edilizia libera, eventualmente nell'ambito di un intervento più inclusivo nel quale si possa cambiare la caldaia a condensazione a gas. In questo caso, il bonus al quale far riferimento è quello per le ristrutturazioni, dal momento che si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria (sostituzione della caldaia) al quale si collegano i lavori per il cambio dei pannelli fotoisolanti.

Le questioni da prendere in considerazione, per queste tipologie di interventi agevolati dai bonus edilizi, sono quelle relative alla necessità di aprire una Comunicazione asseverata di inizio dei lavori (Cila) e il rapporto che passa tra le due tipologie di interventi.

Bonus edilizi, fino a quando si possono sostituire caldaia e pannelli fonoisolanti col 50% di sconto?

Come procedere nel caso in cui si vogliano effettuare lavori sulla propria abitazione che consentano di migliorare l'efficienza energetica mediante il cambio dei pannelli fonoisolanti e della caldaia a condensazione a gas? La prima considerazione da fare è quella di poter utilizzare il bonus ristrutturazione con detrazione del 50% delle spese entro un tetto di 96.000 euro fino al 31 dicembre 2024. L'agevolazione, dal 1° gennaio 2025, vedrà ridursi l'aliquota di sconto al 36%, su un massimale di spese dimezzato a 48.000 euro.

Un'impresa che si occupi sia del cambio dei pannelli fonoisolanti che della caldaia a condensazione a gas, può effettuare i due lavori in maniera collegata. In particolare, cambiare la caldaia in un'abitazione di un soggetto privato comporta l'applicazione del bonus del 50% di detrazione fiscale trattandosi di un lavoro di manutenzione straordinaria.

A tal proposito, si può far riferimento a quanto prevedono l'articolo 16 bis del Testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica 917 del 1986 - Tuir) e il comma 37, dell'articolo 1, della legge di Bilancio 2022 (legge 234 del 2021). Ulteriori spiegazioni si possono reperire direttamente dalla Guida al 50% elaborata dall'Agenzia delle entrate e pubblicata sul portale istituzionale.

Interventi caldaie, quando serve la Certificazione asseverata di inizio dei lavori (Cila)?

Nella guida si spiega che gli interventi di sostituzione della caldaia a condensazione a gas possono includere anche lavori da considerare come accessori e complementari rispetto all'interno di manutenzione principale. Pertanto, i due interventi possono essere effettuati congiuntamente senza la necessità di presentare una Comunicazione asseverata di inizio dei lavori (Cila).

Il contribuente può farsi rilasciare un'attestazione dal tecnico che procede alle installazioni nella quale si dichiari che il cambio dei pannelli fonoisolanti si può considerare come accessorio rispetto al lavoro principale che è quello di cambio della caldaia. A tal proposito, l'Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori indicazioni nella circolare numero 30/E del 2020 per lavori agevolati dal superbonus. Tuttavia, le indicazioni vanno bene anche per gli altri bonus, anche se effettuati in edilizia libera come nel caso in oggetto.

Bonus 50%, dichiarazione sostitutiva per caldaia e pannelli fonoisolanti

Si può considerare anche il caso in cui l'intervento di cambio della caldaia a condensazione a gas rappresenti un intervento non collegato in maniera diretta a quello accessorio di cambio dei pannelli fonoisolanti. In casi come questi cambia ben poco. Infatti, gli interventi possono comunque rientrare tra i lavori agevolati dal bonus del 50% di ristrutturazione per i quali non è necessario effettuare la richiesta di una certificazione, trattandosi di interventi in edilizia libera.

Pertanto, senza la Cila, si può preparare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si attesti che i due interventi non necessitano di certificazione urbanistica, in base alle previsioni dei regolamenti edilizi comunali. La dichiarazione sostitutiva, in ogni modo, non deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, ma conservata dal soggetto committente dei lavori per eventuali richieste future di controllo.

AUTORE
foto autore
Carlo Iacubino
condividi sui social
condividi su facebook condividi su x condividi su linkedin condividi su whatsapp
adv
ARTICOLI RECENTI
LEGGI ANCHE