Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del ministero del Turismo avvenuta in data 3 settembre 2024, chi fa affitti brevi ha due mesi di tempo per mettersi in regola con quanto prevede il decreto legge 145 del 2023 e fare la richiesta del Codice identificativo nazionale (Cin).
Il provvedimento di disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistiche e ricettive e del codice identificativo nazionale (Cin), inoltre, sancisce chi deve richiede il codice al termine della procedura che prevede l'iscrizione del proprio immobile nella nuova Banca dati delle strutture ricettive (BDSR).
A partire dal 3 settembre 2024 gli operatori turistici hanno 60 giorni di tempo a disposizione per l'iscrizione del proprio immobile nella Banca dati delle strutture ricettive (BDSR) e per richiedere il Codice identificativo nazionale (Cin) al fine di continuare o iniziare attività di tipo ricettivo e di affitti brevi.
Nel dettaglio, è obbligato a questa nuova procedura, ai sensi del decreto legge 145 del 2023, convertito nella legge numero 191 del 2023:
La richiesta del Codice identificativo nazionale (Cin), da esporre nella propria struttura, può essere effettuata mediante la Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR). A tal proposito, ci si deve collegare alla relative piattaforma digitando l'indirizzo internet bdsr. ministeroturismo.gov.it e fare l'accesso con le credenziali digitali (Spid) o Carta di identità elettronica (Cie).
All'interno della piattaforma, l'interessato deve inserire le informazioni e i dati relativi alla struttura turistica o locazione di pertinenza. Per la domanda, dunque, ci sono due mesi di tempo a partire dal 3 settembre 2024. In caso di mancata richiesta del Cin si applicano le relative sanzioni previste dall'articolo 13 ter del decreto legge numero 145 del 2023 (decreto "Anticipi").
Se la richiesta proviene da un operatore che abbia già ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale, prima dell'applicazione delle disposizioni sul Cin, si hanno a disposizione ulteriori due mesi. In questo caso, pertanto, il tempo a disposizione per presentare la richiesta di Cin raddoppia e arriva a un totale 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento del ministero del Turismo nella Gazzetta Ufficiale e sul proprio portale istituzionale.
Alcune situazioni particolari possono coinvolgere operatori di differenti regioni italiane. Ad esempio, in alcune regioni può non essere previsto il codice identificativo regionale o provinciale. Per casi come questo, la scadenza per la richiesta del Cin è di soli 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale (a partire, dunque, dal 3 settembre 2024).
Un caso analogo riguarda anche l'operatore che svolga la propria attività ricettiva in una regione o in una Provincia autonoma dove sia previsto un codice identificativo regionale o provinciale, ma non per la tipologia di immobile in possesso dell'interessato. Il termine di richiesta è sempre quello dei 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento.
Nel caso in cui entro due mesi si eserciti l'attività ricettiva e di affitti brevi senza il Codice identificativo nazionale si è passibili delle sanzioni. Le sanzioni sono previste anche in caso di mancata esposizione del Cin all'esterno dell'immobile e in tutti gli annunci pubblicati, anche online.