Il proprietario che decida di vendere un immobile ristrutturato con lavori agevolati dal superbonus, deve applicare il 26% di tassazione della plusvalenza anche se l'aliquota del bonus edilizio non è più quella del 110%, ma quelle più recenti del 90% (del 2023) e del 70% (del 2024).
È questa l'interpretazione fornita da uno studio portato avanti dal Consiglio nazionale del Notariato sull'applicazione della tassazione introdotta dalla legge 213 del 29 dicembre 2023 (legge di Bilancio 2024).
Secondo lo studio sopra esposto, l'applicazione della tassazione sulla plusvalenza realizzata grazie ai lavori di efficientamento energetico e di riqualificazione si applica anche nel caso di interventi agevolati non dal bonus 110%, ma da un'aliquota inferiore.
Una nuova interpretazione sull'applicazione della tassazione sulla plusvalenza di immobili ristrutturati grazie al superbonus e poi ceduti entro i 10 anni successivi alla chiusura dei cantieri, arriva dal Consiglio nazionale del Notariato che, nello studio 90-2024 T, arriva alla conclusione che le percentuali più basse del bonus non escludono il committente e poi venditore dell'immobile dall'applicazione della tassazione stessa.
Il fondamento giuridico della tassazione introdotta dalla legge di Bilancio 2024 risiede nel fatto che, proprio grazie ai lavori di efficientamento energetico o di ristrutturazione agevolati dal superbonus, si generi una plusvalenza soggetta a imposta nel caso di vendita degli immobili che abbiano beneficiato della detrazione maggiorata.
Da questo presupposto, la plusvalenza si genera proprio in virtù del fatto che chi vende l'immobile lo ha potuto fare a un prezzo maggiorato che non avrebbe realizzato in assenza di lavori di riqualificazione dell'immobile stesso.
E, pertanto, che la plusvalenza vada calcolata - in maniera elementare - come differenza tra il prezzo di vendita dell'immobile con i lavori agevolati di ristrutturazione e il prezzo al quale si sarebbe potuto vendere lo stesso immobile senza i suddetti lavori.
Le indicazioni rese dal Consiglio nazionale del Notariato circa l'applicazione della tassazione sulla plusvalenza nel caso di cessione di immobile ristrutturato da superbonus, prendono in considerazione i seguenti punti:
La novità nella tassazione della plusvalenza degli immobili ristrutturati grazie al superbonus consiste nell’aver previsto un ulteriore fatto generatore della plusvalenza stessa in aggiunta ai fatti già disciplinati nella lettera b) dell’articolo 67 del Testo unico delle imposte sui redditi.
Il nuovo fatto generatore consiste nella cessione onerosa che faccia seguito all’esecuzione di interventi agevolati con la detrazione maggiorata, definita "superbonus", per cessioni che si realizzino entro il termine di 10 anni dalla conclusione degli interventi.
Non rilevano pertanto gli interventi assistiti dai cosiddetti bonus a regime ma solo quelli agevolati e temporanei previsti dall’articolo 119 del decreto legge numero 34 del 2020.