Sui lavori agevolati dal superbonus è in corso la cessione dei crediti relativa alle rate residue del 2022, 2023 e 2024, con regole differenziate a seconda dell'anno di riferimento di ciascuna quota. Ma cosa può fare un contribuente incapiente dal punto di vista fiscale che non riesca a coprire con la rata annuale la quota spettante di bonus edilizio?
Si prenda il caso di un soggetto che abbia iniziato dei lavori di efficientamento energetico e di riqualificazione del proprio immobile nel 2022 e che non abbia ancora concluso i lavori. Per i due precedenti anni, il contribuente ha portato in detrazione le relative spese per 3/10 per il 2022 e per 2/10 per il 2023. Non essendo ancora conclusi i lavori, il contribuente ha sostenuto delle spese anche nel corso del 2024. Non avendo sufficiente capienza fiscale, potrebbe il contribuente cedere le rate residue degli anni precedenti e quelle riferite alle spese di quest'anno?
I cambiamenti in corsa sul superbonus e sugli altri bonus edilizi che sono stati utilizzati ampiamente negli ultimi anni fanno ritenere che la risposta sia negativa. Una disciplina completa in merito alla cessione dei crediti d'imposta sulle spese sostenute anno per anno è garantita dalla legge 67 del 2024, che ha convertito il decreto legge 39 del 30 marzo scorso. La legge 67 fissa il divieto di cedere le quote residue rispetto alla detrazione fiscale effettuata e per la parte non ancora fruita nella dichiarazione dei redditi.
Il divieto introdotto a fine maggio scorso interessa non solo il superbonus, ma anche le quote residue di altri bonus edilizi considerati "cedibili". Pertanto, anche l'ecobonus, il sisma bonus, l'eco e sisma bonus dei condomini, il bonus casa del 50% e il bonus anti-barriere architettoniche sono soggetti a questa regola.
In base a quanto prevede la legge 67 del 29 maggio 2024, dunque, il contribuente non può più iniziare a detrarre le quote dei bonus in dichiarazione dei redditi e cedere le rate residue nei susseguenti anni.
Nel caso che abbiamo fatto, il contribuente avrebbe dovuto cedere le quote residue entro il 4 aprile 2024, giorno di scadenza della comunicazione all'Agenzia delle entrate delle cessioni di crediti e sconti in fattura effettuati. Nella situazione attuale, rispetto alle quote residue delle dichiarazione dei redditi delle spese del 2022 e 2023, il contribuente non può recuperare le rate avanzate che, dunque, nei casi di incapienza, si perdono.
Per quanto concerne le spese che il contribuente ha sostenuto nel 2024, si evidenzia che, nel rispetto di quanto prevede il decreto legge 11 del 2023 sul possesso del titolo abilitativo e in presenza di fatture che certifichino la sussistenza delle spese e l'esecuzione dei lavori, si può effettuare la cessione del credito d'imposta o l'applicazione dello sconto in fattura. Le due opzioni possono essere fatte valere sia verso banche, compagnie assicurative e intermediari finanziari che verso terzi.
Le modalità di cessione dei crediti sono elencate al comma 5, dell'articolo 1, del decreto legge 39 del 30 marzo 2024, poi convertito nella legge 67 del 2024 che recita: "Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto legge numero 11 del 2023, non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati". Il committente deve comunicare l'eventuale cessione delle spese del 2024 entro il 16 marzo 2025.