Per alcuni è già tempo di presentare la domanda per il Bonus Natale 2024. L'indennità verrà erogata nel mese di dicembre, insieme alla tredicesima mensilità.
Per ottenere i 100 euro del bonus, è fondamentale presentare la domanda entro le ore 12:00 di venerdì 22 novembre.
Scopriamo insieme a chi è destinato il Bonus Natale 2024.
Se non sei sicuro di come fare la domanda, puoi seguire il video tutorial che spiega il processo passo dopo passo. Il video, intitolato "Bonus Natale 100 euro: come fare la domanda passo dopo passo", è stato pubblicato da Orizzonte Scuola Notizie ed è disponibile su YouTube.
La presentazione della domanda per i lavoratori del settore pubblico è gestita da NoiPA.
Nella piattaforma è disponibile un'apposita sezione denominata "Self Service", accessibile nell'Area personale dell'Amministrato, nel menù "Servizi" sotto la voce "Stipendiali".
Seguendo queste semplici istruzioni, è possibile richiedere il Bonus Natale senza difficoltà.
Inoltre, nella sezione FAQ dedicata al Bonus Natale, sono disponibili le risposte alle domande più frequenti sull'indennità di dicembre. Di seguito, presentiamo una breve panoramica dei quesiti più comuni.
Mancano meno di dieci giorni ormai al 22 novembre, la data cerchiata in rosso sul calendario di NoiPA.
Se, per quel giorno, il lavoratore ha un reddito annuo sotto i 28.000 euro, ha persone a carico nella famiglia, paga più tasse di quanto riceve in detrazioni fiscali e rientra in altre condizioni, può presentare la domanda per l’ammissione al beneficio.
Più precisamente, il lavoratore deve avere:
Per ottenere l’indennità fino a 100 euro, un lavoratore deve avere maturato un’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente che risulti essere superiore all’importo delle detrazioni fiscali.
Se il valore delle imposte risulta essere superiore alle detrazioni, si ha diritto al bonus (DPR 917/1986).
Il Bonus Natale non sarà riconosciuto automaticamente dal datore di lavoro, anche se sono soddisfatti i requisiti. I lavoratori devono fare esplicita richiesta al sostituto d’imposta, seguendo le modalità da quest’ultimo indicate. In caso di mancata presentazione della domanda, sarà possibile fruire del bonus tramite la dichiarazione dei redditi nel 2025.
I lavoratori che non rispettano la scadenza del 22 novembre, se soddisfano i requisiti, non perdono il diritto al Bonus Natale 2024, ma possono richiedere l’indennità in fase di dichiarazione dei redditi da presentare nel 2025 per l’anno d’imposta 2024.
I lavoratori che hanno istituito un rapporto di servizio nel 2024 non riceveranno l’importo pieno del Bonus Natale 2024, ma il valore dell’indennità sarà proporzionato ai mesi di effettivo lavoro.
Il sistema NoiPA prende in considerazione solo le mensilità lavorative in cui risulti almeno un giorno lavorativo; pertanto, sarà erogata un’indennità parziale, rapportata al tempo lavorativo.
In fase di conguaglio fiscale, corrisposto nel cedolino di febbraio 2025, il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, avrà il compito di verificare il totale del reddito complessivo rapportato al periodo di servizio effettivo.
In presenza di discrepanze, sarà possibile recuperare tutto o parte dell’indennità.
Inoltre, è importante sottolineare che l'Agenzia delle Entrate effettuerà dei controlli mirati dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi nel 2025.
I lavoratori che hanno instaurato un contratto a tempo determinato possono richiedere il Bonus Natale, a condizione che soddisfino la condizione legata al reddito da lavoro nel 2024.
La normativa non distingue tra contratto a tempo determinato e indeterminato; pertanto, l’indennità viene riconosciuta per entrambe le tipologie di contratto.
Se, invece, l’indennità viene riconosciuta regolarmente anche senza averne diritto, NoiPA procederà al recupero delle somme indebitamente erogate in fase di conguaglio fiscale, ovvero nel cedolino di febbraio 2025, se il contratto di lavoro è ancora in essere.
In alternativa, se il contratto di lavoro risulta concluso, procederà al recupero delle somme dovute in fase di dichiarazione dei redditi.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.19/E del 10 ottobre 2024