A fronte dell’emergenza causata dal sisma che ha interessato i Campi Flegrei lo scorso marzo, il Governo ha adottato misure straordinarie, disponendo la proroga dei termini fiscali.
Il provvedimento mira ad alleggerire il carico amministrativo sulle comunità coinvolte, permettendo a cittadini e imprese di concentrarsi prioritariamente sulla gestione dell’emergenza, sugli interventi di ricostruzione e sul ritorno alla normalità.
Fino a quando sono sospesi i termini? In questo articolo, vedremo per chi è concessa la proroga, quali adempimenti sono sospesi e fino a quando dura la sospensione.
Il bradisismo flegreo sta mettendo duramente alla prova i cittadini di quelle aree. Le scosse sono molto frequenti e di magnitudo non trascurabili.
Nel mese di marzo, si è registrato un sisma importante e, a seguito del terremoto che ha colpito i Campi Flegrei, il Governo ha disposto la proroga delle scadenze fiscali.
La sospensione delle scadenze fiscali è rivolta ai soggetti che, alla data del 13 marzo 2025, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa (come risultante dalle comunicazioni effettuate alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) all’interno di immobili situati nell’area dei Campi Flegrei colpita dagli eventi sismici.
Nello specifico, la misura si applica agli immobili:
Il Governo ha disposto la sospensione dei versamenti e degli adempimenti fiscali previsti tra il 13 marzo e il 31 agosto 2025, con l’eccezione di quelli legati a dazi doganali e accise.
Nello stesso periodo sono sospesi anche i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, così come dei premi per l’assicurazione obbligatoria. La misura riguarda anche le cartelle di pagamento, emesse dagli agenti della riscossione.
La sospensione si estende anche ai mutui e ai finanziamenti intestati a imprese e società che, al 13 marzo 2025, avevano la sede legale oppure operativa in immobili danneggiati dal terremoto.
I termini di pagamento delle cartelle non ancora affidate all’agente della riscossione, degli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del Decreto Legge 78/2010 e delle ingiunzioni fiscali emesse dagli enti locali, riprenderanno al termine del periodo di sospensione.
Tutti i versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 10 dicembre 2025.
Tra le principali disposizioni, si evidenziano:
Si ricorda che il DL 61/2023 aveva introdotto diverse misure fiscali e contributive, tra cui:
Sospensione fiscale per i Campi Flegrei: Il Governo ha disposto la sospensione di versamenti fiscali, contributi e mutui per cittadini e imprese con sede in immobili danneggiati dal sisma del 13-15 marzo 2025.
Durata della sospensione: Gli adempimenti sono sospesi dal 13 marzo al 31 agosto 2025 e dovranno essere saldati in un’unica soluzione entro il 10 dicembre 2025, senza sanzioni né interessi.
Ulteriori misure del DL 65/2025: Il decreto prevede anche il potenziamento della ricostruzione pubblica e privata, l’estensione delle agevolazioni ad altre calamità e un fondo da 1 miliardo per il dissesto idrogeologico.