Spesso si pensa che la rivendita di una casa non comporti il pagamento delle tasse sulla plusvalenza. Tuttavia, nel caso di immobili oggetto di interventi edilizi realizzati con il bonus 110%, la situazione può essere diversa. L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito chiarimenti importanti riguardo alla tassazione della plusvalenza generata dalla vendita di questi immobili, distinguendo tra la prima cessione e le eventuali successive.
In particolare, molti si chiedono:
Di seguito rispondiamo a questi dubbi, analizzando i criteri stabiliti dall’Agenzia delle Entrate per individuare la quota imponibile della plusvalenza nelle diverse ipotesi di cessione.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 137 del 20 maggio 2025, ha chiarito diversi aspetti riguardanti un interpello presentato da un contribuente che ha acquistato una casa sottoposta a interventi antisismici finanziati con il bonus 110% e ha successivamente ceduto il credito d’imposta. Il contribuente chiedeva quali condizioni legano la vendita dell’immobile all’imponibilità della plusvalenza.
Secondo quanto riportato da fiscooggi.it, l’acquisto di una casa ristrutturata con il Super-sismabonus e la sua successiva rivendita non genera tassazione sulla plusvalenza. Ciò accade perché la plusvalenza è tassabile solo in relazione alla prima cessione effettuata dal soggetto che ha realizzato gli interventi agevolati.
È importante chiarire che la rivendita di una casa da parte di un acquirente che non ha eseguito gli interventi edilizi agevolati non genera una plusvalenza tassabile, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera b-bis) del TUIR.
Secondo il documento normativo, la tassazione sulla plusvalenza si applica solo alla prima cessione effettuata dal contribuente che ha realizzato gli interventi edilizi beneficiando del bonus 110%.
Le successive rivendite dell’immobile, invece, non rientrano nell’ambito di applicazione della norma e quindi non generano plusvalenze imponibili.
Secondo quanto previsto dall’articolo 67, comma 1, lettera b-bis) del TUIR, la plusvalenza tassabile si applica esclusivamente alla prima cessione di un immobile su cui sono stati realizzati interventi edilizi agevolati con il Superbonus 110%.
In particolare, la Legge di Bilancio 2024 ha definito i criteri specifici per l’applicazione della tassazione sulla plusvalenza, che si verifica solo se sussistono tutte le seguenti condizioni:
Se questi requisiti sono soddisfatti, la plusvalenza realizzata con la vendita dell’immobile è soggetta a tassazione.
L’articolo 67, comma 1, lettera b-bis) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), introdotto dalla Legge di Bilancio 2024, disciplina la tassazione della plusvalenza derivante dalla vendita di un immobile su cui sono stati eseguiti interventi di ristrutturazione agevolati con il Superbonus 110%, completati da non più di dieci anni.
In particolare, la norma si applica alle cessioni a titolo oneroso — cioè le vendite con corrispettivo in denaro — e stabilisce che il guadagno realizzato dalla vendita costituisce un “reddito diverso”, soggetto a tassazione.
È importante sottolineare che la tassazione riguarda esclusivamente la prima vendita dell’immobile effettuata dal contribuente che ha usufruito delle agevolazioni fiscali del Superbonus.
Per chiarire meglio l’applicazione della norma, di seguito proponiamo due esempi pratici che aiutano a comprendere in quali casi la plusvalenza è soggetta a tassazione e in quali no.
La vendita di immobili con interventi finanziati dal bonus 110% può generare dubbi sulla tassazione della plusvalenza. Qui trovi le risposte rapide ai quesiti più comuni, per capire quando si paga o meno la plusvalenza.