L’INPS, con il messaggio numero 765 del 3 marzo 2025, fornisce le istruzioni operative per la fruizione del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) dopo le prime 12 mensilità. Il SFL è una misura istituita dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, e successivamente modificata dalla legge di bilancio 2025.
Molti osservano con estrema attenzione gli sviluppi normativi previsti per quest’anno, come dimostra la partecipazione attiva dei percettori del sussidio ai corsi di formazione professionale.
Tuttavia, l’erogazione delle mensilità potrebbe subire cambiamenti, soprattutto se la domanda sulla piattaforma del Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) non viene accolta. Per quale motivo? Sia la variazione dell’importo che il differimento del SFL sono condizionati dall’accoglimento della domanda, come risulta dallo stato della richiesta presente sulla piattaforma SIISL.
Con la legge di bilancio 2025 sono stati introdotti e prorogati diversi aiuti destinati ai cittadini in condizioni di bisogno grave o per favorire la partecipazione a percorsi formativi e lavorativi.
Per gli anziani over 80, è stata resa operativa la prestazione universale, che garantisce un contributo mensile di 850 euro per l’assistenza domiciliare.
Nel quadro di questi interventi, il Supporto Formazione e Lavoro (SFL) non è stato ridimensionato, anzi: la misura non è a rischio, ma sono state ampliate le mensilità di indennità per coloro che partecipano a corsi di formazione.
Il sistema automatico prevede infatti il rinnovo delle mensilità per i cittadini tra i 18 e i 59 anni, disponibili al lavoro, per un periodo più lungo rispetto al passato.
L’importo dell’erogazione è pari a 500 euro mensili per dodici mensilità, salvo eventuali proroghe.
Come indicato nel messaggio INPS sopra citato, l’istituto chiarisce quali beneficiari possono accedere all’erogazione di ulteriori mensilità del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) dopo i primi 12 mesi di fruizione.
In questo caso, entrano in gioco variabili diverse dai requisiti anagrafici o reddituali: la condizione fondamentale riguarda l’iscrizione e la partecipazione ai corsi di formazione lavorativa.
La rapidità e l’ampiezza delle disposizioni normative non hanno colto impreparati i percettori del SFL che stanno frequentando corsi di formazione la cui conclusione avviene oltre il periodo iniziale di 12 mensilità.
I beneficiari con domanda in stato “accolta” sulla piattaforma del Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), aggiornando il
Patto di Servizio Personalizzato, potranno ottenere una proroga del beneficio per ulteriori 12 mesi. In assenza di queste condizioni, la proroga non sarà concessa.
L’INPS ha definito le tempistiche relative all’aggiornamento del Patto di Servizio Personalizzato (PSP) in relazione al periodo di fruizione del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL):
Se l’aggiornamento non viene effettuato entro i termini previsti, l’INPS sospende la domanda e, trascorsi 90 giorni, la considera “terminata”.
È importante sottolineare che gli aggiornamenti tardivi devono sempre essere associati a un corso di formazione attivo.
Se il Patto di Servizio Personalizzato non viene aggiornato entro le 12 mensilità, la domanda verrà sospesa e chiusa dopo 90 giorni.
Tuttavia, è possibile aggiornare tardivamente la partecipazione ai corsi di formazione, purché la registrazione sia vincolata a un corso effettivamente in corso.
No. La normativa non richiede la presentazione di una nuova domanda per ottenere la proroga del beneficio per altri dodici mesi. Si tratta infatti di un meccanismo automatico che riconosce il diritto a chi partecipa ai corsi di formazione e lavoro.