Buone notizie per i contribuenti. Prima ancora dell’entrata in vigore della Rottamazione quinquies, è stata concessa la possibilità di riammissione alla precedente edizione della Rottamazione delle cartelle esattoriali. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha infatti approvato una misura che prevede la sospensione dei pignoramenti sui conti correnti fino al 31 luglio 2025; a cui si applicano i cinque giorni di tolleranza concessi dalla legge, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro il 5 agosto 2025.
Tuttavia, la sospensione non è automatica né valida per tutti: la norma prevede alcune eccezioni e non coinvolge indistintamente tutti coloro che hanno aderito alla riammissione. Vediamo nel dettaglio come funziona il blocco dei pignoramenti e a chi si applica realmente questa agevolazione.
I contribuenti con pendenze debitorie nei confronti del fisco attendevano con ansia l’introduzione della Rottamazione quinquies, la quinta edizione della definizione agevolata, ancora in fase di esame parlamentare.
Nel frattempo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato una misura che ha consentito la riammissione dei contribuenti decaduti dalla Rottamazione quater, la cui scadenza per la presentazione della domanda è stata il 30 aprile 2025.
Per molti, tuttavia, la situazione debitoria è rimasta sostanzialmente invariata.
D’altra parte, l’emanazione di questa nuova misura, cioè la Rottamazione quinquies, pone un bivio tra due categorie di contribuenti:
Con la conversione in legge del decreto-legge n. 202/2024, avvenuta il 21 febbraio 2025, è stata data la possibilità di sanare le inadempienze che avevano causato la perdita del diritto alla definizione agevolata.
La sola domanda di riammissione ha avviato la sospensione automatica delle misure cautelari ed esecutive, in particolare:
Secondo quanto riportato da fiscooggi.it e in base alle disposizioni normative contenute nell’articolo 3 del decreto-legge n. 119/2018, è stato confermato che, al comma 10, non possono essere avviati nuovi pignoramenti nei confronti dei contribuenti ammessi alla definizione agevolata. Inoltre, le procedure esecutive già in corso vengono sospese, a condizione che non sia già stata eseguita con successo la prima asta (cosiddetto primo incanto).
Presentare la domanda di riammissione consente quindi il congelamento della procedura di pignoramento. Tuttavia, per ottenere lo sblocco definitivo del conto corrente pignorato, è necessario il pagamento almeno della prima rata della Rottamazione quater, in scadenza il 31 luglio 2025. In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, l’ultima data utile per il pagamento è il 5 agosto 2025.
Questo aspetto è chiarito dal comma 13 del medesimo articolo, che prevede espressamente che, con il pagamento dell’unica rata (in caso di versamento in soluzione unica) o della prima rata della definizione agevolata, il pignoramento si estingua — fatta eccezione per le aste già concluse positivamente. La condizione essenziale è che la richiesta di riammissione sia stata regolarmente presentata entro il 30 aprile 2025.
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha confermato che entro il 30 giugno 2025 invierà ai contribuenti che hanno presentato domanda di riammissione alla Rottamazione delle cartelle esattoriali la comunicazione ufficiale contenente diverse indicazioni, tra cui:
La prima scadenza da segnare in rosso è quella del 31 luglio 2025, in cui è previsto il pagamento dell’unica o della prima rata della definizione agevolata. La seconda scadenza dell’anno in corso cade il 30 novembre.
Per gli anni successivi, con decorrenza dal 2026 al 2027, il piano di rateizzazione seguirà questo schema fisso a quattro rate annuali, con le seguenti scadenze: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre.
Per tutte le scadenze si applicano i 5 giorni di tolleranza. Nel caso della scadenza del 31 luglio, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro il 5 agosto 2025.
L’articolo 72-bis del DPR n. 602/1973 consente all’Agenzia delle Entrate – Riscossione di avviare una procedura esecutiva direttamente sul conto corrente del contribuente debitore, senza necessità di autorizzazione da parte del giudice. La procedura, definita pignoramento presso terzi, si concretizza con la notifica alla banca che custodisce le somme presenti nel conto corrente.
Con l’introduzione della Rottamazione quater, le misure esecutive e cautelari — tra cui anche il pignoramento presso terzi — sono sospese fino al 31 luglio 2025. Una volta effettuato il pagamento della prima rata della definizione agevolata, il pignoramento si estingue automaticamente, salvo che non sia già stato effettuato il primo incanto con esito positivo.
Come stabilito dall’articolo 1, comma 235, della Legge n. 197/2022, l’adesione alla Rottamazione quater comporta una serie di effetti giuridici rilevanti: