L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato la circolare numero 7/E, dove fornisce aggiornamenti e precisazioni sull’applicazione dell’imposta di bollo alle polizze vita.
Le nuove norme puntano a semplificare e standardizzare le modalità di pagamento dell’imposta di bollo, con impatti rilevanti in particolare per le compagnie assicurative che operano nei rami III e V.
In questo articolo, spieghiamo cosa prevede il quadro normativo aggiornato sull’imposta di bolle sulle polizze vita, le nuove modalità di versamento, le regole e cosa cambia per le polizze estere.
Da quest’anno, le compagnie assicurative sono obbligate a pagare l’imposta di bollo con cadenza annuale, invece che solo al momento del riscatto o del rimborso delle polizze vita.
Il 4 giugno 2025, è stata pubblicata la circolare n. 7/E dell’Agenzia delle Entrate, che fornisce indicazioni dettagliate sulle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 riguardo all’applicazione dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita.
La nuova normativa interessa principalmente le assicurazioni sulla durata della vita umana e i contratti collegati a fondi interni o a valori di mercato specifici, appartenenti al ramo III. Viene coinvolto anche il ramo V, che comprende le operazioni di capitalizzazione disciplinate dal Codice delle assicurazioni private.
Una delle novità principali riguarda il modo in cui si paga l’imposta di bollo sulle polizze vita: prima si versava solo al momento del riscatto o del rimborso, ora invece bisogna pagarla ogni anno.
In pratica, per ogni anno in cui il contratto è attivo, le compagnie devono calcolare e versare un’imposta pari allo 0,2% del valore di mercato della polizza. Se questo valore non è disponibile, si considera il valore nominale o quello di rimborso.
Questa regola vale anche per le comunicazioni periodiche ai clienti su prodotti finanziari, anche se non c’è l’obbligo di deposito. Questo cambiamento ha un impatto importante su come le compagnie gestiscono contabilmente le polizze vita.
Per il pagamento, l’Agenzia delle Entrate spiega che l’imposta deve essere versata online usando il modello F24, seguendo le norme già esistenti.
In più, le compagnie possono usare crediti d’imposta di altri tributi per compensare l’imposta di bollo dovuta, il che rende più semplice la gestione dei pagamenti fiscali. Però, se l’imposta di bollo già versata supera quanto dovuto, l’eccedenza non può essere usata per pagare altri debiti fiscali: la compensazione funziona solo in un senso.
La nuova normativa prevede disposizioni transitorie per la corretta gestione dell’imposta di bollo accumulata negli anni precedenti.
In particolare, per i contratti assicurativi in vigore al 1° gennaio 2025, viene stabilito che l’imposta maturata fino al 31 dicembre 2024 dovrà essere versata in rate annuali, con la prima scadenza fissata al 30 giugno 2025.
Questa modalità di pagamento rateale permette alle imprese di distribuire l’onere finanziario legato all’adeguamento alla nuova normativa, assicurando al contempo che lo Stato possa recuperare integralmente l’imposta dovuta relativa agli anni precedenti.
La circolare offre un ulteriore chiarimento relativo ai contratti stipulati con compagnie estere che operano in Italia sotto il regime della libertà di prestazione di servizi.
Quando queste polizze sono gestite da società fiduciarie o intermediari finanziari residenti, l’obbligo di versare l’imposta di bollo rimane a carico di questi soggetti.
Questo implica che, per questi casi specifici, non si applica il nuovo sistema di versamento annuale introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, garantendo così la continuità normativa per i contratti transfrontalieri già in essere, con la responsabilità del pagamento che resta in capo all’intermediario residente.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, tramite la circolare 7/E del 2025, le nuove regole sull’imposta di bollo per le polizze vita, introdotte dalla legge di bilancio 2025.
Da quest’anno, il tributo deve essere versato annualmente dalle compagnie assicurative, calcolato sul valore di mercato della polizza.
La normativa interessa in particolare i rami III e V e prevede modalità di pagamento online con il modello F24, con possibilità di compensazioni fiscali limitate.
Sono inoltre previste norme transitorie per l’imposta maturata fino al 2024 e specifiche regole per le polizze estere gestite da intermediari residenti.