L’istanza di autotutela rappresenta uno strumento di difesa riconosciuto dalla normativa tributaria per correggere errori o illegittimità presenti negli atti fiscali. Può essere attivata tanto dal contribuente quanto direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Con la circolare n. 21/2024, l’Agenzia ha fornito chiarimenti e istruzioni operative agli uffici per una corretta gestione delle attività in materia di autotutela tributaria. In particolare, il documento individua i casi in cui l’amministrazione è tenuta ad annullare d’ufficio atti impositivi viziati.
L’articolo 10-quater dello Statuto dei diritti del contribuente, introdotto con il D.lgs. 219/2023, disciplina in modo puntuale i casi di manifesta illegittimità in cui l’Agenzia delle Entrate è obbligata ad annullare un atto, totalmente o in parte, anche in assenza di una richiesta da parte del contribuente.
Il comma 1 dell’articolo elenca i seguenti sette vizi che giustificano l’annullamento automatico:
In presenza di uno o più di questi vizi, l’annullamento d’ufficio è obbligatorio e può avvenire anche durante un contenzioso o a fronte di un atto già definitivo.
L’articolo 10-quater regola l’autotutela obbligatoria attraverso un elenco tassativo dei vizi che rendono illegittimo l’atto impositivo. Quando tali vizi risultano manifesti e rilevabili in modo oggettivo, l’amministrazione finanziaria è tenuta a intervenire annullando, in tutto o in parte, l’atto stesso.
Come precisato anche dal portale istituzionale fiscooggi.it, l’annullamento comporta una formale rinuncia all’imposizione. La normativa prevede l’obbligo, per l’amministrazione finanziaria, di esercitare l’autotutela qualora si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 21 pubblicata il 7 novembre 2024, fornisce le istruzioni operative sull’autotutela tributaria, sia obbligatoria sia facoltativa, richiamando gli articoli 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente.
L’amministrazione può annullare o correggere atti impositivi viziati, anche senza il ricorso proposto dal contribuente. Questa facoltà si estende anche alla rinuncia all’imposizione, quando l’errore sia tale da rendere privo di fondamento giuridico.
Il direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, nelle istruzioni fornite con la circolare, richiama l’attenzione sulle disposizioni applicative dell’autotutela obbligatoria. In particolare, viene evidenziato che il comma 1 dell’articolo 10-quater contiene un elenco tassativo di vizi rilevanti ai fini dell’annullamento degli atti illegittimi da parte dell’Agenzia.
Una volta accertata la manifesta illegittimità e verificata la sussistenza di uno dei casi previsti, gli uffici devono procedere all’eliminazione dell’atto, anche se questo è già stato notificato e non impugnato.
Nei casi in cui non sussistano i presupposti per l’autotutela obbligatoria e, quindi, l’atto non presenti uno dei vizi tassativamente elencati, l’Agenzia può comunque attivare l’autotutela in via discrezionale, se ritiene che sussistano errori meritevoli di correzione.
In questo contesto, gli uffici hanno la facoltà, e non l’obbligo, di intervenire, valutando la rilevanza del vizio e le conseguenze per il contribuente.
Tuttavia, ai sensi dell’articolo 10-quinquies, non vi è obbligo di fornire riscontro alle istanze che vertano su aspetti già esaminati in sede di contraddittorio preventivo.
Il contribuente che intende richiedere l’annullamento di un atto può presentare un’istanza motivata all’ufficio dell’Agenzia che ha emesso l’atto.
Nel caso in cui l’istanza sia erroneamente indirizzata a un ufficio non competente, quest’ultimo ha l’obbligo di trasmetterla senza ritardo a quello competente, informandone il contribuente.
Durante l’analisi della richiesta, laddove emergano elementi di evidente infondatezza o illegittimità dell’atto, l’ufficio può sospendere cautelativamente gli effetti dell’imposizione, prevenendo così danni ingiustificati al contribuente.
I funzionari incaricati dell’esercizio del potere di autotutela rispondono delle proprie decisioni solo in caso di dolo. Viene quindi esclusa la responsabilità per colpa grave.
L’autotutela dell’Agenzia delle Entrate è uno strumento fondamentale per correggere errori e illegittimità negli atti fiscali. In questo riepilogo rispondiamo in modo chiaro e diretto alle domande più frequenti sull’annullamento d’ufficio previsto dalla normativa, per aiutarti a capire quando e come l’Agenzia interviene.