Ritorna l’attenzione sulle Partite Iva in regime forfettario per via di due novità importanti contenute nel decreto correttivo approvato il 4 giugno 2025.
Il primo riguarda i codici Ateco, fondamentali per calcolare il coefficiente di redditività e, di conseguenza, le imposte da versare.
La seconda novità, in arrivo il 1° ottobre 2025, riguarda gli acquisti in reverse charge: da quella data, l’Iva relativa a queste operazioni potrà essere versata con cadenza trimestrale, semplificando gli adempimenti fiscali.
In questo articolo, spiegheremo nel dettaglio entrambe le novità, analizzando cosa cambia per i forfettari.
Dopo la richiesta di eliminazione del regime forfettario, le partite Iva che operano in questo regime agevolato finiscono nuovamente al centro dell’attenzione. Questa volta per motivazioni differenti, legati a due novità introdotte di recente.
Il decreto correttivo approvato il 4 giugno 2025 introduce due novità rilevanti per le partite Iva in regime forfettario. Le modifiche riguardano l’aggiornamento dei codici Ateco, fondamentali per il calcolo delle imposte, e le nuove modalità di versamento dell’Iva sugli acquisti in reverse charge.
Il codice Ateco, che identifica il tipo di attività svolta, è un elemento fondamentale per capire come funziona il regime forfettario e quali vantaggi o limiti comporta.
Per calcolare l’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti forfettari, infatti, si parte dal coefficiente di redditività legato all’attività svolta. Questo coefficiente indica la quota di reddito “forfettizzata” su cui viene applicata l’aliquota fiscale (il 15% in generale, o il 5% per le startup) che varia a seconda del codice Ateco.
Da aprile 2025 è entrata in vigore una nuova classificazione Istat dei codici Ateco, che avrà un impatto sul regime forfettario, ma non subito.
Il decreto correttivo approvato il 4 giugno 2025 prevede un periodo transitorio per le partite Iva forfettarie, necessario per aggiornare la tabella dei coefficienti di redditività collegata ai codici Ateco, contenuta nella legge n. 190/2014.
Al momento non sono state fissate le tempistiche per questo aggiornamento, ma fino ad allora le regole attuali resteranno confermate.
Con l’ok al decreto correttivo, arriva una seconda novità per il regime forfettario. Si tratta di una semplificazione importante perché da ottobre 2025, il versamento dell’Iva sugli acquisti in reverse charge potrà essere fatto con cadenza trimestrale, non più mensile.
Nonostante il regime forfettario esoneri dall’applicazione e dagli adempimenti Iva sulle vendite, per gli acquisti soggetti a reverse charge resta l’obbligo di versare l’imposta.
Approvata il 4 giugno 2025, la novità recepisce una delle richieste delle Commissioni Finanze di Camera e Senato, con l’obiettivo di semplificare gli obblighi fiscali per i piccoli contribuenti.
Ma spieghiamoci meglio. In pratica, quando un forfettario riceve fatture per acquisti di beni o servizi in reverse charge, diventa debitore dell’Iva e deve versarla direttamente all’erario. Il regime agevolato riguarda solo la tassazione sulle proprie operazioni, ma non elimina gli obblighi Iva quando il cliente è tenuto al pagamento.
Le situazioni più comuni in cui si applica il reverse charge per i forfettari sono:
Fino a settembre 2025, l’Iva da versare per queste operazioni deve essere pagata entro il 16 del mese successivo a quello dell’acquisto. Da ottobre, invece, il termine slitta al 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.
Una misura che rende più semplice la gestione fiscale per chi adotta il regime forfettario, riducendo gli adempimenti legati all’Iva.
Il decreto correttivo del 4 giugno 2025 introduce due cambiamenti chiave per le partite Iva in regime forfettario.
Primo, l’aggiornamento dei codici Ateco, fondamentali per il calcolo delle imposte, con un periodo transitorio prima dell’entrata in vigore.
Secondo, da ottobre 2025 il versamento dell’Iva sugli acquisti in reverse charge potrà essere effettuato trimestralmente anziché mensilmente, semplificando gli adempimenti fiscali per i contribuenti.