La questione degli autovelox continua a essere segnata da molte contraddizioni: manca ancora una vera intesa tra automobilisti e sistema sanzionatorio. Le ultime sentenze della Cassazione, però, hanno superato ogni aspettativa. Il punto cruciale, evidenziato in due pronunce emesse quasi contemporaneamente, riguarda un’interpretazione differente sui ricorsi contro le multe emesse da autovelox non omologati.
Una svolta sfavorevole per gli automobilisti, anche se non priva di possibili azioni legali contro gli agenti verbalizzanti. Secondo l’analisi delle recenti sentenze, le multe emesse con dispositivi non omologati non saranno automaticamente nulle, a patto che nel verbale compaia la dicitura formale “debitamente omologato”.
Anche se questa affermazione fosse falsa o inesatta, di fatto rende il verbale inoppugnabile. Questo escamotage crea una situazione paradossale, con il rischio di colpire ingiustamente milioni di conducenti.
L’introduzione di un cavillo formale, che riduce drasticamente i ricorsi da dieci a uno, appare come una vera e propria “beffa istituzionale”. Un meccanismo che, invece di tutelare il cittadino, finisce per salvaguardare le inefficienze del sistema sanzionatorio.
Nonostante tutto, resta comunque un margine per contestare la multa: si basa sulla distinzione tra “approvazione” e “omologazione”, una differenza che può diventare cruciale al momento della redazione del verbale per l’eccesso di velocità rilevato elettronicamente.
In questi casi, lo strumento legale più adatto potrebbe essere la querela di falso, da utilizzare per impugnare una multa ritenuta illegittima.
Nel frattempo, in un panorama giuridico sempre più confuso e costellato da sentenze contraddittorie, aumentano i rischi per gli automobilisti.
Tutto ciò avviene nel silenzio quasi totale della maggioranza politica e delle principali parti sociali.
Come riportato da laleggepertutti.it, la Corte di Cassazione ha emesso due ordinanze il 26 maggio 2025: la sentenza n. 13996/2025 e la n. 13997/2025, entrambe sottoscritte dalla stessa sezione e dallo stesso relatore.
Nella prima, la n. 13996/2025, viene confermato il principio secondo cui le multe emesse da autovelox con dispositivi non omologati sono nulle, recependo le istruzioni operative dell’ordinanza n. 10505/2024.
Diversamente, nella sentenza n. 13997/2025 emerge un aspetto cruciale legato alla dicitura presente nel verbale, che compromette la nullità della multa. In particolare, se nel verbale compare la dicitura autovelox “debitamente omologato”, il verbale è valido a tutti gli effetti di legge, anche se l’autovelox in realtà non è mai stato omologato.
La dichiarazione dell’agente verbalizzante diventa così una prova dell’efficienza del sistema, anche se paradossalmente non è così. Per contestare la multa, l’automobilista dovrebbe smentire queste affermazioni, impugnando l’autenticità o la veridicità delle dichiarazioni fornite dall’agente tramite una querela di falso.
In questo caso, aumentano i costi e la complessità delle procedure, e non è più possibile presentare un ricorso dinanzi al Giudice di Pace.
Da anni gli automobilisti chiedono l’annullamento delle multe per mancata omologazione o approvazione degli autovelox. Tuttavia, non è mai arrivato un approccio regolatorio chiaro, e la risposta della Cassazione, sebbene generale, lascia l’amaro in bocca.
Per capire bene la differenza, partiamo dalle definizioni:
Si tratta di uno scenario complicato, soprattutto perché manca una normativa attuativa chiara per l’omologazione dei sistemi.
In una situazione già di per sé complessa e altalenante, la Cassazione cerca di fare chiarezza introducendo nel verbale la dicitura autovelox “debitamente omologato”. Con questa mossa, viene annullata l’assenza del decreto attuativo, rimettendo nelle mani dell’agente la responsabilità della dichiarazione.
Allo stesso tempo, però, rende quasi impossibile il ricorso: l’automobilista dovrebbe presentare una querela di falso contro la dichiarazione verbalizzata dall’agente.
Certamente, qualcuno non si arrenderà e tenterà di contestare il documento pubblico attraverso la querela di falso, secondo quanto previsto dall’articolo 221 del Codice di Procedura Civile. Tuttavia, dovrà sostenere le spese legali, quelle del perito tecnico, affrontando costi che spesso superano il triplo dell’importo della multa, assumendosi anche il rischio di dover pagare le spese processuali.
La realtà è che pochissimi potranno permettersi di avviare un procedimento giurisdizionale per mettere in discussione la veridicità del verbale. Per la maggioranza, pagare la multa resta la soluzione più economica e pratica.
Il risultato? Un vantaggio netto per i Comuni, che così evitano una lunga serie di ricorsi legati all’uso di autovelox non omologati.
Come già detto, se nel verbale compare la formula “debitamente omologato” o espressioni simili, questa dicitura assume pieno valore probatorio, cioè fa “fede privilegiata” ai sensi dell’articolo 2700 del Codice Civile.
In questi casi, il cittadino può contestare la falsità dell’atto solo tramite una querela di falso.