Il termine per inviare la comunicazione annuale dei dati sui contratti di locazione breve si avvicina rapidamente.
Entro il 30 giugno 2025, agenzie immobiliari, intermediari e gestori di portali telematici devono adempiere all’obbligo di invio dei dati relativi alle transazioni avvenute nel 2024.
L’obbligo riguarda non solo i soggetti residenti in Italia, ma anche quelli non residenti che operano nel nostro Paese tramite una stabile organizzazione o tramite un rappresentante fiscale.
In questo articolo, parleremo in maniera approfondita sulla comunicazione da effettuare entro il 30 giugno, quali dati devono essere inviati, le modalità di invio e cosa rischia chi non adempie.
Il contratto di locazione breve è un accordo tra persone fisiche per l'affitto di un immobile a uso abitativo, con una durata che non supera i 30 giorni. Questo tipo di contratto è al di fuori dell’ambito imprenditoriale e può includere servizi aggiuntivi.
Sono obbligati a inviare la comunicazione annuale all'Agenzia delle Entrate:
Per quanto riguarda i soggetti non residenti:
Se non viene nominato un rappresentante, la responsabilità ricade sui soggetti residenti in Italia dello stesso gruppo societario.
I soggetti residenti nell'UE, ma senza una stabile organizzazione in Italia, possono scegliere se adempiere autonomamente o se nominare un rappresentante fiscale.
Tra i dati da indicare, figurano:
Nel caso di più contratti stipulati per lo stesso immobile dal medesimo locatore, è possibile inviare la comunicazione anche in forma aggregata.
I soggetti residenti devono trasmettere i dati attraverso i canali Entratel o Fisconline, sia direttamente che tramite intermediari abilitati.
Per generare i file da inviare, è necessario utilizzare i software gratuiti messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
Nel caso dei non residenti con stabile organizzazione in Italia, la trasmissione dei dati avviene tramite questa stessa organizzazione.
I soggetti fuori dall'UE che non dispongono di una stabile organizzazione in Italia sono obbligati a nominare un rappresentante fiscale per poter adempiere all'obbligo di comunicazione.
In caso di omessa, incompleta o errata comunicazione, la sanzione prevista va da 250 a 2.000 euro.
Tuttavia, se la correzione o il completamento della comunicazione avviene entro 15 giorni dalla scadenza, l’importo della multa si riduce della metà, con una sanzione che va da 125 a 1.000 euro.
Gli intermediari delle locazioni brevi, come agenzie immobiliari e portali online, sono tenuti ad applicare una ritenuta d'acconto del 21% sui canoni o corrispettivi incassati. In pratica, quando gestiscono il pagamento tra locatore e inquilino, devono trattenere il 21% dell'importo e versarlo direttamente all'Agenzia delle Entrate.
Questa operazione fa sì che gli intermediari agiscano come sostituti d'imposta, anticipando parte delle imposte che il locatore dovrà pagare. Il versamento avviene tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 1919.
La ritenuta deve essere versata entro il 16 del mese successivo al pagamento. Per maggiori dettagli, è possibile consultare la guida dell'Agenzia delle Entrate allegata.
Entro il 30 giugno 2025, agenzie immobiliari, intermediari e gestori di portali telematici sono obbligati a inviare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi nel 2024.
L’obbligo riguarda anche i soggetti non residenti, che devono operare tramite una stabile organizzazione in Italia o nominare un rappresentante fiscale.
I dati da trasmettere includono informazioni come il nome del locatore, l’indirizzo dell’immobile e il corrispettivo lordo. In caso di omessa o errata comunicazione, sono previste sanzioni che variano da 250 a 2.000 euro, con possibilità di riduzione se corretta entro 15 giorni.