La stagione della dichiarazione dei redditi è ancora in corso e molti contribuenti devono ancora presentare il modello 730 relativo all’anno d’imposta 2024. C’è chi attende con ansia il rimborso fiscale, ma per altri l’esito sarà meno piacevole: potrebbero ritrovarsi a dover pagare somme aggiuntive o subire trattenute sullo stipendio o sulla pensione.
Per fare chiarezza, in questa guida vengono spiegate – sulla base delle istruzioni ufficiali del modello 730/2025 – le regole relative ai rimborsi, alle trattenute e ai pagamenti a debito. Le modalità di rimborso o di versamento dipendono da diversi fattori: la presenza di un sostituto d’imposta, la situazione personale del contribuente e, per i lavoratori dipendenti, la capienza della retribuzione mensile.
Nonostante l'impegno dell'Agenzia delle Entrate nel fornire informazioni sul 730 precompilato 2025, – con servizi ampliati anche al sabato mattina – spesso emergono diverse domande: quando verranno erogati i rimborsi? E da quando scatteranno le trattenute a debito? Non da meno, per importi minimi, sorge la domanda sulle tempistiche e modalità di versamento.
È importante precisare sin da subito che per i contribuenti che presentano il 730 senza sostituto d'imposta come ad esempio, disoccupati o chi non ha un datore di lavoro o ente pensionistico che possa operare il conguaglio, le procedure di pagamento dell'eventuale debito e di ricezione dei rimborsi sono diverse. In questi casi, il rimborso viene erogato direttamente dall'Agenzia delle Entrate, mentre il versamento del debito avviene tramite modello F24 a cura del contribuente.
Nelle prossimi paragrafi, approfondiremo inoltre i principali aspetti relativi alle regole per la riduzione o l'annullamento dell'acconto di novembre, le modalità per comunicare l'IBAN ai fini dell'accredito diretto dei rimborsi e l'utilizzo del modello F24 per il versamento delle somme a debito o la compensazione dei crediti.
Per i lavoratori dipendenti, il rimborso spettante o l'applicazione delle trattenute avverrà, come di consueto, già a partire dal mese di luglio 2025.
Per i pensionati, invece, le operazioni di rimborso o trattenuta prenderanno il via da agosto e, in alcuni specifici casi, potranno slittare a settembre 2025.
La normativa vigente stabilisce che non è dovuto alcun versamento né erogato alcun rimborso da parte del sostituto d'imposta per importi in dichiarazione, sia a debito che a credito, uguali o inferiori a 12 euro.
Tali importi vengono considerati "non dovuti" o "non rimborsabili" per ragioni di economicità amministrativa.
Nel caso in cui la retribuzione erogata in un mese sia insufficiente a coprire l'importo a debito risultante dal 730, la somma residua – maggiorata degli interessi dovuti – sarà recuperata dalle buste paga successive entro la fine dell'anno fiscale.
L’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi sul modello 730 entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, o dalla data effettiva di trasmissione se questa è successiva al termine.
Il rimborso, in questi casi, viene erogato solo dopo la conclusione dei controlli e a partire dal mese di dicembre, comunque entro sei mesi dal termine previsto (o dalla data effettiva di invio).
La gestione dei pagamenti e dei rimborsi per chi presenta il 730 senza sostituto d'imposta (ad esempio, disoccupati o chi non ha un datore di lavoro/ente pensionistico che possa operare il conguaglio) segue regole specifiche:
Nel mese di novembre viene trattenuta la seconda (o unica) rata di acconto dell’IRPEF e dell’eventuale cedolare secca. Il contribuente può ridurre o annullare l’importo comunicandolo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 10 ottobre.
Nella comunicazione, da presentare sotto la propria responsabilità, deve essere indicato l’importo ritenuto corretto in base alla situazione personale.