La gestione fiscale delle mance percepite dal personale di alberghi, bar e ristoranti è un tema di grande attualità e rilevanza, che assume specifici contorni normativi. Si tratta di un argomento particolarmente sentito dagli operatori del settore e dai lavoratori, per i quali la chiarezza è fondamentale.
A tale proposito, fiscooggi.it ha recentemente fornito importanti chiarimenti, specificando come l'imposta sostitutiva agevolata del 5% si applica, senza eccezioni: sia ai dipendenti diretti delle strutture ricettive e di ristorazione, sia ai lavoratori somministrati tramite agenzie esterne.
Ma come funziona realmente questo sistema? Quali sono i vantaggi fiscali per chi percepisce le mance e, soprattutto, quali obblighi impone ai datori di lavoro?
Il regime fiscale agevolato per le mance, introdotto con l'articolo 1, commi 58 e seguenti della Legge di Bilancio 2023, mira a regolarizzare la tassazione di queste somme nel settore ricettivo e della somministrazione di pasti e bevande, offrendo al contempo vantaggi significativi per il personale.
Il passaggio decisivo di questa agevolazione è l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 5%, che si applica entro un limite massimo del 30% del reddito annuo lordo percepito dal lavoratore.
La gestione di questa imposta spetta al sostituto d'imposta: per i dipendenti diretti è il datore di lavoro (struttura ricettiva o ristorante), mentre per i lavoratori somministrati l'obbligo ricade sull'agenzia interinale, anche quando le mance sono versate direttamente dalla struttura.
Per garantire la corretta applicazione e prevenire sanzioni, è indispensabile che le aziende ricettive e di ristorazione stabiliscano procedure chiare di comunicazione e rendicontazione con i fornitori di personale esterno.
L'imposta agevolata al 5% sulle mance si applica in modo uniforme al personale del settore ricettivo e della ristorazione.
Ciò significa che la tassazione del 5% si estende indifferentemente ai dipendenti diretti delle strutture (alberghi, bar, ristoranti, ecc.), e ai lavoratori somministrati tramite agenzie esterne.
La normativa non introduce, infatti, alcuna diversificazione fiscale basata sul tipo di rapporto di lavoro con la struttura che ospita il servizio.
L'imposta sostitutiva agevolata del 5% si applica alle somme di denaro versate spontaneamente dai clienti delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione (come bar e ristoranti) al personale.
Tale disposizione si applica sia per le mance erogate in contanti che per quelle ricevute tramite mezzi di pagamento elettronici. L’imposta è sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali.
La gestione e il versamento di questa imposta spettano al sostituto d'imposta (il datore di lavoro o l'agenzia interinale, a seconda dei casi), poiché si tratta di redditi di lavoro dipendente. L'applicazione dell'imposta è obbligatoria, a meno che il lavoratore non vi rinunci espressamente e per iscritto.
La questione del responsabile del versamento dell'imposta sulle mance diventa primaria quando il lavoratore non è un dipendente diretto della struttura ricettiva o di ristorazione, ma è somministrato tramite un'agenzia esterna.
In questi specifici casi, è l'agenzia di somministrazione a rivestire il ruolo di sostituto d'imposta.
Sarà dunque l'agenzia a occuparsi non solo del pagamento dello stipendio e delle mance del lavoratore, ma anche della gestione e del versamento dell'imposta agevolata del 5% sulle mance percepite, assolvendo agli obblighi fiscali correlati.
Il sistema garantisce che, anche per il personale non assunto direttamente, la tassazione delle mance avvenga correttamente, semplificando la posizione della struttura ospitante.
La normativa sulle mance richiede una chiara collaborazione tra le strutture ricettive e le agenzie di somministrazione per una corretta gestione fiscale.
Quando un lavoratore somministrato riceve mance, la struttura ricettiva (come un hotel, un bar o un ristorante) deve assicurarsi che queste somme vengano correttamente trasferite all'agenzia di somministrazione.
In pratica, il passaggio delle mance dai gestori all'agenzia esterna è da considerarsi una semplice movimentazione di denaro. Questo trasferimento non genera nuovi obblighi fiscali per la struttura ricettiva, in quanto il denaro viene solo "girato" per poi confluire nella remunerazione del lavoratore.
È l'agenzia di somministrazione che, in quanto sostituto d'imposta, avrà il compito di trattenere l'imposta sostitutiva del 5% e di versarla all'Erario.
Pertanto, la chiave per la corretta applicazione della norma risiede in una efficace comunicazione e rendicontazione tra la struttura ricettiva e l'agenzia, garantendo che tutte le informazioni necessarie per il calcolo e il versamento delle imposte siano scambiate tempestivamente.