Quando si parla e si pensa alle ferie non godute, non salta subito agli occhi una categoria di lavoratori precari del mondo della scuola: i supplenti.
In linea generale, il diritto all’indennità delle ferie non godute deve essere garantito a tutti i lavoratori. E i supplenti della scuola? Ebbene, anche gli insegnanti con contratto a termine hanno diritto a essere risarciti per le ferie non fruite.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11968 del 7 maggio 2025, accogliendo i ricorsi presentati da numerosi docenti precari contro il Ministero dell’Istruzione.
In questo articolo, vediamo cosa conferma la sentenza e i diritti dei supplenti della scuola. Poi, passeremo brevemente in rassegna la normativa sulle ferie non godute.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11968 del 7 maggio 2025, ha stabilito che anche gli insegnanti assunti con contratti a tempo determinato (i precari della scuola) hanno diritto al compenso per le ferie maturate e non usufruite. La decisione arriva in risposta a una serie di ricorsi presentati da docenti precari nei confronti del Ministero dell’Istruzione.
La Suprema Corte ha chiarito che il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie è garantito a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla durata del contratto. In particolare, nel caso esaminato, i ricorrenti avevano chiesto il riconoscimento economico per i giorni di ferie non goduti al termine del periodo di servizio.
Accogliendo le istanze, la Cassazione ha sottolineato che anche i supplenti devono essere trattati alla pari del personale di ruolo, riaffermando così un principio di equità e non discriminazione all’interno della scuola pubblica.
Capita spesso che, durante le pause scolastiche, i ponti o le festività, i docenti con contratto a termine vengano assegnati d’ufficio alle ferie, senza possibilità reale di scelta.
Il meccanismo, diffuso in molte scuole, porta molti insegnanti precari a ritrovarsi a fine anno con un numero limitato di giorni di ferie effettivamente disponibili.
A fare chiarezza su un argomento ostico, complesso e, spesso, passato in sordina è intervenuta la Corte di Cassazione, che con una recente ordinanza ha stabilito un principio chiave: se il docente non è stato informato in modo chiaro e trasparente sul proprio diritto a fruire delle ferie, ha diritto a ricevere un’indennità sostitutiva per i giorni non goduti.
Nello specifico, l’amministrazione scolastica ha due obblighi fondamentali:
Se queste condizioni non vengono rispettate, scatta il diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite.
Si tratta di una decisione che potrebbe avere ripercussioni significative per migliaia di supplenti, considerando il numero altissimo di precari nel mondo della scuola. Inoltre, va a rafforzando il principio di trasparenza e tutela dei diritti anche per chi lavora con contratti a termine nella scuola pubblica.
La Costituzione stabilisce che le ferie sono un diritto irrinunciabile di ogni lavoratore, che deve obbligatoriamente godere di un periodo di riposo retribuito. I lavoratori hanno bisogno di riposo e riprendere le energie psico-fisiche per poter affrontare al meglio un nuovo anno di lavoro. Ma le ferie sono anche importanti affinché i lavoratori passino del tempo libero, con se stessi e con i propri familiari, dedicandosi a hobby e altre attività.
Il Codice Civile, all'articolo 2109, specifica che almeno due settimane di ferie devono essere fruite consecutivamente, mentre il decreto legislativo 66/2003 prevede che le ferie vadano utilizzate entro l’anno di maturazione o al massimo entro 18 mesi.
In sintesi, il datore di lavoro deve garantire:
Nonostante ciò, può capitare che un dipendente, in caso di dimissioni o licenziamento, non abbia potuto usufruire di tutte le ferie maturate. In queste situazioni, la legge prevede il pagamento di un’indennità sostitutiva per le ferie non godute, a condizione che il datore di lavoro non abbia potuto assicurare la fruizione del riposo.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11968 del 7 maggio 2025, ha stabilito che anche gli insegnanti con contratto a termine hanno diritto a essere risarciti per le ferie maturate e non godute.
La sentenza accoglie i ricorsi di numerosi docenti precari, ribadendo il principio di parità tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato. In caso di mancata informazione trasparente da parte dell’amministrazione scolastica sull’utilizzo delle ferie, scatta il diritto all’indennità sostitutiva.