Le giovani coppie, solitamente, scelgono la stagione estiva per convolare a nozze: i matrimoni sono molto frequenti dal mese di maggio a settembre e questo è il momento adatto ad approfondire un aspetto importante del congedo matrimoniale.
Può essere posticipato dal lavoratore? È possibile fruirne in due momenti diversi? Domande interessanti, alle quali possiamo dare risposte in base a quanto stabilito dalla normativa, al netto delle previsioni dei CCNL, e dalle pronunce della Cassazione.
Non perdiamoci in troppe anticipazioni e vediamo subito se il congedo matrimoniale può essere posticipato o fruito in più momenti.
Il congedo matrimoniale è un periodo di astensione dal lavoro che viene concesso in caso di matrimonio o unione civile.
Lo scopo di questo permesso è quello di permettere ai novelli sposi di partire per il viaggio di nozze, senza perdere la retribuzione e conservando il posto di lavoro.
È possibile fruirne in un periodo compreso tra i 30 giorni precedenti e i 30 giorni successivi quelli della data di matrimonio. Ed è qui che si colloca la domanda che ci siamo posti: il congedo matrimoniale può essere posticipato? In linea generale, la risposta è negativa proprio perché, come appena detto, deve essere fruito entro quel preciso lasso di tempo.
Se il lavoratore non richiede il permesso entro quel periodo, allora il diritto decade. Ma, come per quasi tutto, ci sono eccezioni alla regola. Infatti, in caso di eventi oggettivi, come la malattia, è possibile fruire del congedo anche in un altro momento. Ovviamente, la malattia grave o gli altri eventi di forza maggiore devono essere debitamente documentati.
Solo per eventi di forza maggiore è possibile richiedere il posticipo del congedo matrimoniale (anche se, in linea generale, non è possibile). Questi eventi, come già detto, devono essere adeguatamente documentati.
Quando e se possibile, per fruire di questa possibilità, occorre presentare una domanda al datore di lavoro, seguendo pochi, ma importanti passaggi.
Intanto, bisogna essere certi che la motivazione per la quale si richiede il posticipo sia dettata da un’effettiva causa maggiore. In secondo luogo, bisogna informarsi e capire se il CCNL di appartenenza e lo stesso datore di lavoro siano flessibili circa questa possibilità.
Una volta fatte queste verifiche preliminari si può passare a effettuare una domanda, in forma scritta, al datore di lavoro.
Nella domanda occorre precisare quanto sopra, ovvero la causa per la quale si richiede il posticipo e la motivazione. Successivamente, non resta che consegnarla, attendere una risposta e, ovviamente, sperare nell’approvazione da parte del datore di lavoro.
Passiamo a rispondere alla seconda domanda che ci siamo posti: si può fruire del congedo matrimoniale in momenti diversi? O meglio, può essere frazionato?
In questo caso, rispondiamo alla luce della giurisprudenza. La Corte di Cassazione, con diverse pronunce - tra cui la n. 12561 del 1993 - ha confermato che il congedo matrimoniale non può essere frazionato, salvo diversa previsione contenuta in un contratto individuale o in un accordo collettivo aziendale.
D’altra parte, c’è anche da dire che i contratti collettivi di lavoro, piuttosto raramente contemplano questa possibilità.
Un’importante precisazione in merito alla fruizione del congedo è arrivata con la sentenza n. 9150 del 6 giugno 2012, sempre della Cassazione.
In essa si afferma che non è necessario far decorrere i 15 giorni di congedo immediatamente dalla data del matrimonio. È sufficiente, infatti, che la richiesta sia “ragionevolmente connessa” all’evento nuziale. Viene, altresì, chiarito che la giornata del matrimonio non deve necessariamente rientrare nel periodo di congedo.