Dopo la sentenza della Corte Costituzionale, l’Inps con la pubblicazione di un messaggio ha spiegato come anche il genitore intenzionale di una famiglia omogenitoriale formata da due madri possa fruire del congedo di paternità.
In sostanza, anche il genitore che non ha partorito, ma ha deciso di prendersi cura del figlio ha diritto al congedo.
In questo articolo, spiegheremo cosa ha chiarito l’Inps nella circolare.
I congedi parentali - come quelli di maternità, paternità e i congedi facoltativi - sono strumenti fondamentali per aiutare i genitori a conciliare la vita familiare con quella lavorativa.
Ma non si tratta solo di tutelare i genitori: al centro di queste misure c’è la protezione dell’interesse del minore, che ha diritto a essere accudito e sostenuto da chi si prende cura di lui, fin dai primi giorni di vita.
È proprio in questa prospettiva che si colloca una recente e importante sentenza della Corte Costituzionale (n. 115/2025), che ha messo in evidenza un punto spesso trascurato dal legislatore: anche nelle famiglie omogenitoriali formate da due madri, il bambino ha diritto al riconoscimento e alla presenza di entrambe le figure genitoriali: sia della madre biologica, che lo ha partorito, sia della madre intenzionale, che ha scelto di assumersi pienamente la responsabilità genitoriale.
L’articolo 27-bis del decreto legislativo 151/2001 riconosce 10 giorni di congedo obbligatorio al padre lavoratore, da fruire nei due mesi precedenti o nei cinque mesi successivi alla nascita del figlio.
La legge fa riferimento esclusivamente alla figura del “padre”, senza considerare che in molte famiglie esiste un secondo genitore che non è un uomo.
Nelle coppie di madri, infatti, solo la madre biologica può accedere ai congedi previsti, mentre la madre intenzionale viene esclusa, nonostante abbia assunto lo stesso impegno e le stesse responsabilità educative.
Tuttavia, la Corte Costituzionale ha stabilito che anche la lavoratrice dipendente che risulti genitore intenzionale è legittimata a beneficiare del congedo di paternità.
Con la pubblicazione del messaggio n. 2025, l'Inps ha precisato che la comunicazione di fruizione del congedo di paternità deve essere presentata direttamente al proprio datore di lavoro, il quale deve provvedere a corrispondere anticipatamente l'indennità per conto dell'Inps.
Invece, per quanto riguarda la domanda telematica deve essere presentata all'Istituto solo da parte delle lavoratrici per cui non sia prevista proprio l'anticipazione da parte del datore di lavoro.
Come si legge nel messaggio:
Concludiamo facendo una breve ripassata delle regole sulla richiesta del congedo di paternità. Parliamo dalla domanda che deve essere presentata con un preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data in cui si intende iniziare l’assenza dal lavoro.
Il periodo in cui è possibile fruire del congedo è compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i cinque mesi successivi alla nascita del bambino.
Il congedo può essere suddiviso in giornate non consecutive, permettendo al padre di distribuire i giorni in modo flessibile, secondo le proprie esigenze familiari e lavorative.