02 Oct, 2025 - 18:24

Furto da 220€ nel camerino: tutto liscio? Rischi reali e differenza tra tentato e consumato

Furto da 220€ nel camerino: tutto liscio? Rischi reali e differenza tra tentato e consumato

“Cosa rischia chi rimuove l’antitaccheggio? È furto semplice o aggravato? Quando diventa rapina impropria?” Fatti di cronaca locale che passano quasi in sordina, eppure molte notizie raccontano di furti in negozi, supermercati, ecc. Nel caso specifico, il fatto è stato segnalato dalla Questura di Como, che riferisce di un uomo entrato in camerino con circa 220 euro di merce. All’interno del camerino il ladro ha staccato la placca antitaccheggio e si è dato alla fuga. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di fermarlo. Ma cosa rischia adesso? E cosa cambia tra furto tentato e furto consumato, soprattutto quando si parla di merce sottratta in camerino e di dispositivi di sicurezza rimossi?

Furto da 220€ nel camerino: pene, querela e difese possibili

Il riferimento normativo è l’articolo 624 del Codice penale per il furto e l’articolo 625 del Codice penale per le aggravanti. Se durante il fatto, anche nella fase della fuga, intervengono violenza o minaccia, si configura la rapina impropria ai sensi dell’articolo 628 del Codice penale. I testi ufficiali sono consultabili sulla Gazzetta Ufficiale e su Normativa, il portale della legislazione vigente, così da verificare puntualmente le disposizioni e le relative interpretazioni applicative.

Furto semplice o aggravato se rimuovo la placchetta?

Le cronache registrano spesso furti nei negozi: si oltrepassa una linea di rischio senza conoscerne le conseguenze. La rimozione dell’antitaccheggio integra l’aggravante del mezzo fraudolento o della violenza sulle cose prevista dall’articolo 625 del Codice penale quando comporta manomissione, danneggiamento o impiego di strumenti e accorgimenti come tagli, schermature, magneti o utensili. In tali ipotesi la cornice edittale aumenta rispetto al furto semplice, con un inasprimento sanzionatorio concreto.

Gli indici tipici dell’aggravante sono l’uso di dispositivi o utensili dedicati, l’alterazione della merce o dei sistemi di sicurezza e le schermature finalizzate a eludere i controlli. La contestazione determina un salto di pena e incide sulle possibili strategie difensive.

Quando la fuga diventa rapina impropria

Se, dopo la sottrazione, per assicurarsi la fuga o mantenere il possesso della merce, l’autore spintona o minaccia l’addetto del negozio o un’altra persona, si ricade nella rapina impropria disciplinata dall’articolo 628, comma 2, del Codice penale. La Corte costituzionale, sentenza numero 86 del 2024, ha previsto la diminuzione della pena fino a un terzo quando modalità e danno sono di lieve entità, introducendo un correttivo che valorizza la concreta offensività del fatto.

Procedibilità: serve la querela?

Dopo la riforma Cartabia introdotta con il decreto legislativo numero 150 del 2022, molte ipotesi di furto sono procedibili a querela della persona offesa, mentre restano procedibili d’ufficio quelle con specifiche aggravanti di rilievo pubblicistico o in presenza di altri presupposti previsti dalla legge. Il Dossier del Servizio Studi di Camera e Senato illustra l’estensione della querela in materia di reati contro il patrimonio e gli effetti transitori, utile per impostare tempi e scelte processuali.

Tentato o consumato? Perché cambia

Nei furti in esercizi commerciali la linea di confine passa tra la mera sottrazione e l’acquisizione della autonoma disponibilità della cosa. Il superamento della barriera casse con la refurtiva costituisce un indice forte di consumazione del reato.

 Se l’intervento è immediato e l’autore non consegue una reale disponibilità del bene, si resta nel tentativo, con pene inferiori e maggior spazio a soluzioni deflattive. La giurisprudenza in tema di articoli dal 624 al 628 del Codice penale valorizza elementi concreti come il tempo, il luogo e il controllo effettivo del bene per individuare il momento consumativo.

Le valvole nei casi minori: articolo 131-bis e articolo 162-ter del Codice penale

La punibilità è esclusa quando l’offesa è di particolare tenuità ai sensi dellarticolo 131-bis del Codice penale, valutata in base ai criteri dell’articolo 133 del Codice penale relativi alla gravità del fatto, alle modalità della condotta, all’esiguità del danno e alla personalità dell’imputato. Per i reati procedibili a querela, l’imputato può inoltre ottenere l’estinzione del reato ai sensi dell’articolo 162-ter del Codice penale tramite integrale risarcimento del danno effettuato prima dell’apertura del dibattimento. In ogni situazione, la valutazione resta legata alle peculiarità del caso concreto, alla condotta complessiva dell’autore e a eventuali precedenti, elementi che incidono sull’esercizio dell’azione penale e sulle scelte difensive.

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