“Cosa rischia chi rimuove l’antitaccheggio? È furto semplice o aggravato? Quando diventa rapina impropria?” Fatti di cronaca locale che passano quasi in sordina, eppure molte notizie raccontano di furti in negozi, supermercati, ecc. Nel caso specifico, il fatto è stato segnalato dalla Questura di Como, che riferisce di un uomo entrato in camerino con circa 220 euro di merce. All’interno del camerino il ladro ha staccato la placca antitaccheggio e si è dato alla fuga. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di fermarlo. Ma cosa rischia adesso? E cosa cambia tra furto tentato e furto consumato, soprattutto quando si parla di merce sottratta in camerino e di dispositivi di sicurezza rimossi?
Il riferimento normativo è l’articolo 624 del Codice penale per il furto e l’articolo 625 del Codice penale per le aggravanti. Se durante il fatto, anche nella fase della fuga, intervengono violenza o minaccia, si configura la rapina impropria ai sensi dell’articolo 628 del Codice penale. I testi ufficiali sono consultabili sulla Gazzetta Ufficiale e su Normativa, il portale della legislazione vigente, così da verificare puntualmente le disposizioni e le relative interpretazioni applicative.
Le cronache registrano spesso furti nei negozi: si oltrepassa una linea di rischio senza conoscerne le conseguenze. La rimozione dell’antitaccheggio integra l’aggravante del mezzo fraudolento o della violenza sulle cose prevista dall’articolo 625 del Codice penale quando comporta manomissione, danneggiamento o impiego di strumenti e accorgimenti come tagli, schermature, magneti o utensili. In tali ipotesi la cornice edittale aumenta rispetto al furto semplice, con un inasprimento sanzionatorio concreto.
Gli indici tipici dell’aggravante sono l’uso di dispositivi o utensili dedicati, l’alterazione della merce o dei sistemi di sicurezza e le schermature finalizzate a eludere i controlli. La contestazione determina un salto di pena e incide sulle possibili strategie difensive.
Se, dopo la sottrazione, per assicurarsi la fuga o mantenere il possesso della merce, l’autore spintona o minaccia l’addetto del negozio o un’altra persona, si ricade nella rapina impropria disciplinata dall’articolo 628, comma 2, del Codice penale. La Corte costituzionale, sentenza numero 86 del 2024, ha previsto la diminuzione della pena fino a un terzo quando modalità e danno sono di lieve entità, introducendo un correttivo che valorizza la concreta offensività del fatto.
Dopo la riforma Cartabia introdotta con il decreto legislativo numero 150 del 2022, molte ipotesi di furto sono procedibili a querela della persona offesa, mentre restano procedibili d’ufficio quelle con specifiche aggravanti di rilievo pubblicistico o in presenza di altri presupposti previsti dalla legge. Il Dossier del Servizio Studi di Camera e Senato illustra l’estensione della querela in materia di reati contro il patrimonio e gli effetti transitori, utile per impostare tempi e scelte processuali.
Nei furti in esercizi commerciali la linea di confine passa tra la mera sottrazione e l’acquisizione della autonoma disponibilità della cosa. Il superamento della barriera casse con la refurtiva costituisce un indice forte di consumazione del reato.
Se l’intervento è immediato e l’autore non consegue una reale disponibilità del bene, si resta nel tentativo, con pene inferiori e maggior spazio a soluzioni deflattive. La giurisprudenza in tema di articoli dal 624 al 628 del Codice penale valorizza elementi concreti come il tempo, il luogo e il controllo effettivo del bene per individuare il momento consumativo.
La punibilità è esclusa quando l’offesa è di particolare tenuità ai sensi dell’articolo 131-bis del Codice penale, valutata in base ai criteri dell’articolo 133 del Codice penale relativi alla gravità del fatto, alle modalità della condotta, all’esiguità del danno e alla personalità dell’imputato. Per i reati procedibili a querela, l’imputato può inoltre ottenere l’estinzione del reato ai sensi dell’articolo 162-ter del Codice penale tramite integrale risarcimento del danno effettuato prima dell’apertura del dibattimento. In ogni situazione, la valutazione resta legata alle peculiarità del caso concreto, alla condotta complessiva dell’autore e a eventuali precedenti, elementi che incidono sull’esercizio dell’azione penale e sulle scelte difensive.