Congedo papà 2023: l'ordinamento giuridico nazionale ha introdotto la possibilità per il genitore di un bambino, sia in caso di nascita che di adozione o affidamento, di beneficiare delle seguenti misure agevolative:
Il congedo obbligatorio, in particolare, può essere fruito dal padre per 10 giorni, anche continuativi, entro il quinto mese da:
In sostanza, si tratta di un diritto autonomo e perciò viene aggiuntivo a quello della madre e non è in sostituzione al congedo di maternità.
Inoltre, può essere richiesto anche dal papà che beneficia anche del congedo di paternità.
Il congedo facoltativo, invece, spetta al papà solamente nel caso in cui la madre lavoratrice decida di non fruire di un giorno di congedo di maternità e può essere esercitato anche contemporaneamente al periodo di astensione della madre, entro 5 mesi dalla nascita del figlio, dall'ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni nazionali/internazionali oppure dall'affidamento o dal collocamento temporaneo.
Il congedo papà 2023, secondo quanto viene stabilito dall'art. 4, comma 24, lett. a), della legge n. 92 del 28 giugno 2012, prevede la possibilità per il padre lavoratore dipendente, anche adottivo e affidatario, di fruire del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo entro il quinto mese di vita del figlio.
Questi due congedi, inizialmente in fase sperimentale, sono diventati fissi, anche in caso di morte perinatale del figlio, a partire dall'anno 2021.
In particolare, possono beneficiare del congedo papà obbligatorio e facoltativo "i padri lavoratori dipendenti, anche adottivi, affidatari o collocatari entro e non oltre il quinto mese dalla nascita o dall'ingresso in famiglia o in Italia in caso di adozione nazionale o internazionale, oppure dall'affidamento".
L'unico requisito che, dunque, viene richiesto al papà del bambino è quello di essere titolare di un rapporto di lavoro dipendente.
Qualora non ci sia nulla che ostacoli la richiesta di fruizione del beneficio, allora il padre lavoratore dipendente poi procedere con la comunicazione al proprio datore di lavoro delle date nelle quali intende avvalersi del congedo, entro il termine di 15 giorni prima che lo stesso inizi.
Qualora quest'ultimo venga richiesto nello stesso momento in cui avviene la nascita del figlio, allora la data del preavviso sarà calcolata facendo riferimento alla data presunta in cui è avvenuto il parto.
Per quanto riguarda la modalità con la quale bisogna presentare la domanda per poter beneficiare dei congedi obbligatori e facoltativi, ciò che dovrà fare il padre lavoratore dipendente sarà differente a seconda di come avviene il pagamento. Nello specifico:
In quest'ultima circostanza, in particolare, bisognerà accedere al servizio online effettuando l'autenticazione con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS all'interno del sito web dell'INPS. Il servizio contiene al suo interno le seguenti sezioni:
In alternativa, la domanda potrà essere inviata con queste due modalità: