Stato di emergenza Ischia: con la pubblicazione della circolare n. 7 del 17 febbraio 2023 l'INAIL ha comunicato la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti dei premi assicurativi e altre misure.
La suddetta circolare dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione generale e dalla Direzione centrale rapporto assicurativo, fa riferimento agli eventi alluvionali e franosi che si sono verificati il giorno 26 novembre 2022 nell'isola di Ischia, all'interno dei territori situati nei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno.
Attraverso la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali e franosi che si sono verificati nel territorio del Comune di Casamicciola, situato all'interno dell'isola di Ischia, a partire dal giorno 26 novembre 2022.
Qualche giorno dopo, invece, mediante la pubblicazione del decreto legge n. 186 del 3 dicembre 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 27 gennaio 2023, sono stati introdotti degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali che si sono verificati nei suddetti territori, tra cui anche la sospensione di una serie di termini e di adempimenti nel Comune di Casamicciola Terme e nel Comune di Lacco Ameno.
In seguito all'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'INAIL ha fornito, dunque, le indicazioni operative per quanto riguarda:
L'art. 1, comma 1, lett. b) del decreto legge n. 186 del 3 dicembre 2022, prevede che:
La sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria spetta ai datori di lavoro privati e ai lavoratori autonomi che hanno la sede della propria attività lavorativa nei territori colpiti dagli eventi eccezionali e che risultano regolarmente iscritti a:
In particolare, sono sospesi i versamenti relativi a:
Per quanto riguarda gli adempimenti, invece, la sospensione si applica a:
I soggetti che dispongono dei requisiti che abbiamo elencato in precedenza potranno beneficiare della sospensione dei suddetti versamenti e termini presentando un'apposita comunicazione mediante il servizio online "Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati calamità naturali", nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2023.
In particolare, i richiedenti dovranno inserire i seguenti codici di agevolazione: