Superbonus, bonus barriere architettoniche e sisma bonus, la cessione dei crediti effettuata in ritardo non consente al cessionario di poter allungare le rate fino a 10 anni. È questa l'interpretazione che si ricava da una serie di regole e di norme che riguardano la fase di remissione in bonis, ovvero la comunicazione tardiva all'Agenzia delle entrate della cessione di crediti e sconti in fattura pur pagando la sanzione. In attesa di un eventuale chiarimento dell'Agenzia delle entrate, vediamo come interpretare l'allungamento delle rate di bonus e superbonus edilizi.
Per comunicazioni tardive della cessione di crediti e sconti in fattura del superbonus, bonus abbattimento barriere architettoniche e sismabonus non ci dovrebbe essere la possibilità, per il cessionario, di allungare le rate in quote costanti di dieci anni. Oggetto della questione sono le comunicazioni di cessione effettuate a partire dal 1° aprile 2023, il giorno successivo alla scadenza per trasmettere la scelta dell'opzione di sconto e cessione per le spese effettuate nel 2022 e per le rate residue dei due anni precedenti. In questa situazione, chi acquista il bonus (cessionari e fornitori) non potrebbe allungare le rate in detrazione fiscale o le singole quote residue in dieci anni, secondo quanto prevede il comma 4, dell'articolo 9, del decreto 176 del 2022, poi rivisto dalla recente legge di conversione del decreto 11 del 2023.
La possibilità di rateizzare in quote decennali le tre tipologie di bonus è stata rivista del decreto 11 del 2023 che ne prevede l'applicazione nei casi di:
La conclusione dell'impossibilità di rateizzare i crediti d'imposta ceduti deriva da quanto dispone la conversione in legge del decreto 11/2023 dello scorso 18 aprile. Infatti, il dettato normativo consente la facoltà di ripartire in dieci quote annuali solo i crediti ceduti e comunicati entro il 31 marzo scorso. Di conseguenza, chi cede i crediti del superbonus dopo la scadenza di comunicazione del 31 marzo 2023 avvantaggiandosi della remissione in bonis, non dovrebbe consentire al cessionario di poter ulteriormente suddividere le quote dei bonus stessi.
La preclusione sulla cessione dei crediti comunicati dal 1° aprile al 30 novembre 2023 non deve essere confusa con la facoltà che ha il primo beneficiario del superbonus o degli altri due bonus edilizi. Infatti l'impresa che, ad esempio, ha concesso lo sconto in fattura per i lavori effettuati e pagamenti nel 2022, maturando in questo modo il credito a proprio vantaggio, ha la facoltà di suddividere il bonus in dieci quote.
Per quanto concerne la procedura di comunicazione della cessione del superbonus, i fornitori e cessionari devono procedere con la trasmissione dal prossimo 2 maggio direttamente in via telematica sulla piattaforma messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate. Se si tratta di intermediario, l'apertura della piattaforma è prevista per il 3 luglio. Il contribuente privato, invece, dovrà iniziare a ripartire le quote nella dichiarazione dei redditi del 2024 per l'anno d'imposta 2023 dopo aver indicato la prima rata nel modello Redditi di quest'anno per l'anno d'imposta 2022.