Autotutela INPS: con la pubblicazione della circolare n. 47 del 17 maggio 2023 l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato l'adozione di un nuovo regolamento che ha aggiornato le disposizioni legislative che riguardano l'autotutela.
La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Organizzazione, dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile, dalla Direzione Centrale Credito Welfare e Strutture Sociali, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, dal Coordinamento Generale Legale, e dalla Segreteria del Presidente, del Vicepresidente e del Consiglio di Amministrazione, fa riferimento alle disposizioni che sono state adottate con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 18 gennaio 2023.
Mediante la deliberazione che abbiamo citato durante il corso del precedente paragrafo, il Consiglio di Amministrazione dell'INPS ha adottato il nuovo "Regolamento recante disposizioni in materia di autotutela".
A differenza di quanto era previsto in precedenza, l'Istituto ha la possibilità di intervenire direttamente attraverso l'utilizzo dello strumento dell'autotutela, con il fine di eliminare:
Nello specifico, l'art. 1 del suddetto regolamento prevede che il procedimento di autotutela INPS possa concludersi con l'adozione di uno dei provvedimenti che andremo a vedere durante il corso dei paragrafi successivi.
Inoltre, in base a quanto stabilito all'interno dell'art. 10:
Senza indugiare ulteriormente, quindi, ecco qui di seguito tutte le fasi del procedimento, dall'avvio fino all'emanazione dei provvedimenti che portano alla sua conclusione.
Il procedimento di autotutela INPS può essere avviato:
Il procedimento di autotutela INPS si conclude mediante l'adozione di uno dei seguenti provvedimenti da parte del Direttore della Struttura centrale o territoriale nella quale si trova l'Ufficio che ha emanato il provvedimento viziato:
I suddetti provvedimenti dovranno contenere al loro interno le seguenti informazioni:
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