Deferita la Juve per violazione della lealtà sportiva nel caso stipendi. La procura della Federcalcio ha valutato il caso ed ha contestato la violazione dell'articolo 4.1. Previsto procedimento per giugno.
Arriva la decisione della procura della Federcalcio. Dopo l’udienza della corte federale d’appello della Figc che lunedì rimodulerà la penalizzazione per il caso plusvalenze, arriva la notizia del deferimento della Juventus per la manovra stipendi. Viene contestata alla Juve la violazione della lealtà sportiva, quindi l'articolo 4.1. Ora il procedimento è previsto per giugno e una possibile penalizzazione riguarderà la stagione 2023\2024. Regolamento alla mano e per aver falsificato il bilancio in ambito di iscrizione al campionato, se venissero applicate le norme c'è il rischio serie B.
Il procuratore Federale Giuseppe Chinè ha deferito la Juventus per gli atti e comportamenti di sette ex dirigenti bianconeri Andrea Agnelli, presidente all'epoca, l'ex vicepresidente Pavel Nedved, Fabio Paratici, Federico Cherubini, Giovanni Manna, Paolo Morganti e Stefano Braghin. Sotto analisi sono gli accordi di riduzione stipendiale di importi sostanzialmente pari a quattro mesi, durante la pandemia, di 17 calciatori. Si tratta di un processo diverso da quello delle plusvalenze, nel quale la Juventus ha ottenuto la momentanea restituzione dei 15 punti sottratti nel mese di gennaio e successivamente ridati verso la fine del mese di aprile.
L'articolo 4.1 della Corte di Giustizia Sportiva riguarda principi di lealtà, correttezza e probità. Si tratta di una norma autosufficiente che opera da chiusura del sistema e richiama al dovere di tenere una condotta ispirata ai principi sopra elencati. Ecco cosa dice:
E in caso di violazioni? L'articolo dedica un'intera parte alle possibili sanzioni richiamando l'articolo 8:
Ecco cosa prevedrebbero le lettere a), b), c) e g) dell'articolo 8 per le società:
Invece l'articolo 9 al comma 1 lettere a), b), c), d), f), g) e h) prevede per dirigenti, soci e tesserati delle società:
L'articolo 6 della CGS prevede disciplina la responsabilità delle società che risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle
norme federali, risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2. Inoltre viene specificato che:
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.
I campi obbligatori sono contrassegnati con *