Prestazioni occasionali: con la pubblicazione della circolare n. 75 del 3 agosto 2023 l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quelle che sono le modifiche che sono state introdotte per quanto riguarda le regole di utilizzo dei contratti di lavoro occasionale da parte degli utilizzatori che operano nel settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.
La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all'interno dell'art. 37 del decreto legge n. 48 del maggio 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023, i quali hanno apportato delle novità in merito alla disciplina delle prestazioni occasionali, prevista dall'art. 54 bis del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017.
Le nuove previsioni normative che abbiamo citato durante il corso del precedente paragrafo hanno introdotto un nuovo regime per quanto riguarda gli utilizzatori che operano in uno dei seguenti settori:
Il nuovo regime, nello specifico, si applica esclusivamente a quelle aziende che hanno all'interno del proprio organico un numero massimo di 25 lavoratori dipendenti con un contratto di lavoro a tempo indeterminato e che svolgono la propria attività con uno dei seguenti codici ATECO:
Sono escluse dalla possibilità di ricorrere alle prestazioni occasionali, invece, le aziende che si occupano di appalti di opere o servizi.
Per quanto riguarda le modalità di calcolo della media occupazionale, l'INPS rimanda alle disposizioni che sono contenute all'interno del par. 6.2 della circolare n. 107 del 2017 e all'interno del par. 3 del messaggio n. 2887 del 2017.
L'importo massimo che può essere erogato a tutti i lavoratori dipendenti che svolgono delle prestazioni occasionali per un'azienda è pari a 15.000 euro.
A tal proposito, l'Istituto specifica che:
Nello specifico, ecco qui di seguito i limiti economici per le aziende che operano nel settore turistico e termale:
Le sanzioni in caso di mancato rispetto delle suddette regole e dei suddetti limiti economici sono specificate all'interno del par. 9 della circolare n. 107 del 2017 e all'interno del par. 8 della circolare n. 103 del 2018.
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