L’indennizzo per danno biologico viene riconosciuto ed erogato dall’Inail al lavoratore dipendente che subito un infortunio sul lavoro oppure un danno a seguito di una malattia professionale.
Nello specifico, si tratta di tutti gli infortuni e le malattie professionali che hanno causato al lavoratore un grado di menomazione dell’integrità psicofisica: il danno è indennizzabile quando causa un’invalidità di natura permanente.
Essendo una prestazione economica, per contrastare gli effetti dell’inflazione e l’aumento del costo della vita, la normativa ha previsto un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi.
L’indennizzo per danno biologico è una prestazione, non soggetta a tassazione Irpef, che l’Inail riconosce per gli infortuni e le malattie professionali, per i quali è stato accertato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica.
La Legge di Stabilità del 2016 ha introdotto, per ciascun anno, la rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico. La rivalutazione viene effettuata sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, accertata dall’Istat rispetto all’anno precedente. La percentuale di adeguamento, inoltre, non può mai risultare inferiore a 0.
L’importo viene stabilito in relazione al grado di menomazione e comprende:
Le prestazioni per il danno biologico vengono erogate sotto forma di capitale di rendita, senza tener conto della retribuzione, in ragione al grado di invalidità. Ecco come viene determinata la prestazione economica:
Come abbiamo appena spiegato in elenco, gli infortunati con postumi inferiori al 6% (o senza postumi) non hanno diritto a nessun indennizzo. In caso di aggravamento, entro 10 anni dalla data dell’infortunio o 15 anni da quella della denuncia, possono chiedere:
Il Decreto n. 105/2023, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha disposto l’adeguamento degli importi di erogazione delle prestazioni economiche per danno biologico.
Con decorrenza 1° luglio 2023, è prevista la rivalutazione in misura pari all’8,1%. La rivalutazione è stata presa in base alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Inail.
Come si legge, nel corpo del Decreto:
Per l’anno precedente, l’Istat aveva registrato una variazione pari all’1,9%.
Ricordiamo che l’erogazione dell’indennizzo può avvenire con:
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