Il bonus porte blindata 2024: una soluzione per contrastare il rischio di atti illeciti da parte di terzi. Nel bonus Ristrutturazione, è possibile portare in detrazione il 50% degli interventi realizzati: "Interventi finalizzati a prevenire il rischio di comportamenti illeciti da parte di terzi, come furto, aggressione, sequestro di persona, e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti". Vediamo insieme le caratteristiche principali del bonus porte blindate.
La maggiore determinazione dimostrata sugli interventi di ristrutturazione ha permesso nel 2023 a molti contribuenti di ottenere diverse detrazioni fiscali, tra cui quelle per la sostituzione di porte blindate. Perché dinanzi a furto, aggressione, sequestro di persona e altro reato, è necessario agire su più fronti.
D’altronde è cosa nota che la sicurezza e la prevenzione sono fondamentali per garantire una crescita economica sostenibile e una migliore qualità della vita. Il secondo punto prevede dei benefici fiscali correlati al bonus sicurezza anche in assenza di lavori di ristrutturazione previsti per il 2024.
In base alle disposizioni normative, le porte blindate correlate a una classe di sicurezza sono soggette a una detrazione fiscale nella misura del 50% sul totale speso. La direttiva europea EN 1627 slega l'incentivo dalla presenza del modello e dei materiali impiegati per la realizzazione dello stesso.
Conformemente alle spiegazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, è possibile ottenere una detrazione fiscale per gli interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, come ad esempio furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti.
Il beneficio riguarda esclusivamente le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non sono ammessi all'agevolazione fiscale il contratto stipulato con un istituto di vigilanza e altre situazioni.
Le detrazioni fiscali, rimborsabili in un periodo massimo di 10 anni, coprono le spese correlate all'acquisto e alla fornitura delle porte interne attraverso diverse tipologie di bonus:
Per ottenere la detrazione fiscale attraverso l'Ecobonus, è necessario che vengano rispettati i valori di trasmittanza energetica. Pertanto, la porta blindata dovrà essere dotata di una certificazione di trasmittanza termica e dovrà rispettare i parametri previsti dalla legge.
È importante sottolineare che utilizzando l'Ecobonus, è necessario trasmettere la pratica a ENEA entro 90 giorni dal termine dell'installazione della porta blindata. La trasmissione dei documenti non viene richiesta nel bonus sicurezza.
Il Bonus sicurezza prevede la realizzazione di diversi interventi, tra cui:
Per gli interventi volti alla messa in opera della porta blindata, è possibile utilizzare due benefici fiscali:
Per la ristrutturazione di edifici condominiali è possibile ottenere una detrazione fiscale pari a:
Come spiega fiscooggi.it, gli interventi di adozione delle misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, tra cui rientra anche l'installazione di una porta blindata o rinforzata, sono dettagliati nell'articolo 16-bis del Tuir. In base a questo articolo, è possibile ottenere una detrazione del 50% delle spese per le opere volte al recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
La fruizione di questo beneficio fiscale non è compatibile con i requisiti previsti per il bonus mobili ed elettrodomestici. Pertanto, per la porta blindata, non è possibile utilizzare la detrazione prevista per il bonus mobili.
Tuttavia, se l'intervento rientra tra gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a, b, c, d del Dpr n. 380/2001), in questi casi il contribuente può avvalersi del beneficio fiscale per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (circolare n. 10/2014).