14 Nov, 2023 - 06:14

Bonus autotrasporto: nuovo codice tributo per la compensazione del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale liquefatto

Bonus autotrasporto: nuovo codice tributo per la compensazione del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale liquefatto

Bonus autotrasporto: con la pubblicazione della risoluzione n. 61/E del 10 novembre 2023 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha comunicato l’istituzione di un nuovo codice tributo ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito di imposta maturato in seguito all'acquisto di gas naturale liquefatto da parte delle imprese che operano nel settore della logistica e del trasporto delle merci in conto terzi con dei mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa tramite metano liquefatto.

Tale credito, nello specifico, può essere utilizzato in compensazione tramite il modello di pagamento F24 da parte dei sostituti di imposta.

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 6, comma 5, del decreto legge n. 17 del 1° marzo 2022.

Bonus autotrasporto: l’Agenzia delle Entrate ha istituito un nuovo codice tributo da inserire nel modello F24 per la compensazione del credito di imposta

Al fine di incentivare l'acquisto di gas naturale liquefatto da parte delle imprese di autotrasporto, l'art. 6, comma 5, del decreto legge n. 17 del 1° marzo 2022, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 27 aprile 2022, è stato introdotto un apposito credito di imposta, che può essere utilizzato esclusivamente in compensazione.

La compensazione del credito di imposta, nello specifico, può essere utilizzata attraverso le modalità che sono definite dalle disposizioni che sono contenute all'interno dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, nonché seguendo le indicazioni che abbiamo fornito durante il corso di un precedente articolo di approfondimento in merito, che abbiamo pubblicato sempre qui sul sito di Tag24.

Dunque, per quanto riguarda l'utilizzo in compensazione del bonus autotrasporto all’interno del modello F24, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate in oggetto ha introdotto il seguente nuovo codice tributo:

  • il codice tributo 7058, il quale si riferisce al credito di imposta che spetta alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità per l'acquisto di gas naturale liquefatto (art. 6, comma 5, del decreto legge n. 17 del 1° marzo 2022).

Le modalità di compilazione del modello di pagamento F24

Il codice tributo, che è stato messo a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate e del quale abbiamo già parlato durante il corso del precedente paragrafo, deve essere, per l'appunto, utilizzato esclusivamente in compensazione, mediante gli appositi servizi online presenti all'interno del sito web dell'amministrazione finanziaria.

In particolare, il sopra citato codice tributo relativo al credito di imposta che viene concesso per l'acquisto di gas naturale liquefatto deve essere inserito nella sezione Erario del modello di pagamento F24, all’interno della colonna Importi a credito compensati oppure all’interno della colonna Importi a debito versati, nel caso in cui il sostituto di imposta debba procedere al riversamento dell'agevolazione economica stessa.

Dopodiché:

  • il campo rateazione/regione/prov./mese rif. deve essere compilato con il mese in cui è stato effettuato l'acquisto di gas naturale liquefatto, nel formato 00MM;
  • il campo Anno di riferimento deve essere compilato con l’anno in cui è stato effettuato il pagamento, nel formato AAAA.

Infine, per poter utilizzare in compensazione il credito di imposta maturato, il modello di pagamento F24 deve essere presentato esclusivamente con modalità telematiche, in base a quanto viene disposto dall’art. 37, comma 49 bis, del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006, così come modificato dall’art. 3, comma 2, del decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019.

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Valerio Sirocchi
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