19 Nov, 2023 - 20:54

Conguaglio fringe benefit: le istruzioni INPS per la compilazione del flusso Uniemens

Conguaglio fringe benefit: le istruzioni INPS per la compilazione del flusso Uniemens

Conguaglio fringe benefit: con la pubblicazione del messaggio n. 4027 del 14 novembre 2023 l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito dei chiarimenti e le istruzioni operative per quanto riguarda le modalità di esposizione dei dati relativi all'operazione di conguaglio all'interno dell'apposita sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all'interno del precedente messaggio n. 3884 che stato pubblicato da parte dell'Istituto lo scorso 6 novembre 2023.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce alle disposizioni legislative che sono contenute all'interno dell'art. 40 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023.

Conguaglio fringe benefit: l'INPS fornisce le istruzioni ai datori di lavoro per il recupero dei contributi

Attraverso la pubblicazione del precedente messaggio n. 3884 del 6 novembre 2023, l'INPS ha fornito tutte le informazioni in merito alla disciplina relativa al regime contributivo dei fringe benefit, il quale è stato introdotto per quanto riguarda il periodo di imposta 2023 dall'art. 40 del decreto legge n. 48 del 2023 (c.d. Decreto Lavoro).

Oltre a specificare tutto ciò che riguarda i fringe benefit in oggetto, poi, l'Istituto Nazionale di previdenza Sociale ha fornito dei chiarimenti anche per quanto riguarda le modalità attraverso le quali può essere previsto l'obbligo di pagamento dei contributi relativi al c.d. bonus carburante.

A tal proposito, in base a quanto è stato disposto dalle disposizioni legislative che sono contenute all'interno dell'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 5 del 14 gennaio 2023, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 23 del 10 marzo 2023, l'Istituto ha chiarito che l'importo relativo ai buoni benzina è pari a 200 euro ed è esente da qualsiasi versamento sotto l'aspetto fiscale.

In particolare, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato che:

  • nel caso in cui l'importo dei buoni benzina comporta il superamento del limite massimo previsto per quanto riguarda la totalità dei fringe benefit che vengono ceduti da parte del datore di lavoro, allora l'eccedenza in questione sarà sempre assoggettata al pagamento dei contributi previdenziali dovuti;
  • nel caso in cui l'importo dei buoni benzina non comporta il superamento della soglia massima prevista dall'art. 40, commi 1 e 2, del sopra citato decreto, se considerato insieme agli altri fringe benefit che sono stati ceduti da parte del datore di lavoro, allora è prevista per quest'ultimo l'esenzione dal versamento dei contributi previdenziali.

Pertanto, qualora le somme di denaro che vengono comprese nel c.d. bonus carburante non vengano assoggettate a contribuzione, il datore di lavoro dovrà effettuare il versamento delle stesse mediante l'utilizzo dei flussi di regolarizzazione "DMVig".

Al contrario, invece, qualora le somme di denaro in questione siano state già assoggettate a contribuzione, il datore di lavoro dovrà recuperare le stesse seguendo le modalità che l'INPS ha fornito in precedenza, mediante la pubblicazione del messaggio n. 3884 del 2023.

In aggiunta alle indicazioni che sono state fornite con il sopra citato messaggio, però, l'Istituto ha specificato quelle che sono le modalità ai fini della compilazione dei dati che riguarda l'operazione di conguaglio dei fringe benefit all'interno dell'apposita sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens, in modo da poter recuperare i contributi INPS che sono stati già versati e che non sono dovuti dal momento che il valore dei beni o dei servizi prestati abbia un importo inferiore alle predette soglie stabilite.

Nello specifico, dunque, i datori di lavoro che dovranno procedere con il recupero della quota di fringe benefit erogata, e per la quale sono stati pagati i contributi, dovranno inviare l'elemento V1, Causale 5 all'interno della <ListaPosPA> del mese di competenza dicembre 2023.

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Valerio Sirocchi
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