29 Jan, 2024 - 19:50

Bonus chirurgia estetica: a chi spetta, come funziona e quali sono le spese detraibili

Bonus chirurgia estetica: a chi spetta, come funziona e quali sono le spese detraibili

Già a partire dal 2023, ci sono alcune spese relative agli interventi di chirurgia estetica detraibili: a chi spetta il bonus?

La misura è dedicata a tutti coloro che necessitano di interventi di questo tipo per ragioni legate alla salute o per diagnosticare o trattare condizioni patologiche. Il cosiddetto Bonus chirurgia estetica permette di ottenere un’esenzione Iva e una detrazione Irpef.

Nel testo, vediamo come funziona l’agevolazione, quali sono le spese detraibili e in che misura.

Cos’è e come funziona il Bonus chirurgia estetica

A partire dal 17 dicembre 2023, è operativa la Legge n. 191/2023, risultante dalla conversione del Decreto Anticipi. Si tratta di una normativa volta ad implementare misure economiche e fiscali. Tra le varie modifiche apportate, una riguarda il cosiddetto Bonus chirurgia estetica, con l’estensione delle operazioni esenti da Iva.

Quindi, la misura introdotta dal Decreto Anticipi ha ampliato la detrazione Iva per i servizi sanitari a carattere estetico con finalità terapeutiche.

A partire dal 2023, infatti, l’esenzione Iva per la chirurgia estetica si è estesa anche alle procedure finalizzate alla:

  • Diagnosi;
  • Cura di patologie;
  • Soluzione di problemi legati alla salute psicofisica.

Il bonus permette di dispensare completamente dal pagamento dell’Iva per gli interventi estetici che rientrano nei suddetti criteri.

Inoltre, sempre dal 2023, le spese sono detraibili in dichiarazione dei redditi pari al 19% e con una franchigia fino a 129,11 euro.

A chi spetta

La misura, diventata strutturale, eliminando la necessità di un rinnovo annuale, è dedicata a tutti coloro che necessitano di interventi di chirurgia estetica per la salute, diagnostica o trattamento di condizioni patologiche o per affrontare problematiche psico-fisiche.

Il beneficio spetta anche a chi esegue prestazioni sanitarie, di tipo chirurgico, finalizzate alla cura, riabilitazione e ricovero.

L’esenzione Iva, quindi, è prevista per i contribuenti che effettuano interventi di chirurgia estetica finalizzati a:

  • Diagnosticare, trattare malattie o problematiche di salute;
  • Preservare o ripristinare il benessere del paziente dal punto di vista psicofisico.

Quali trattamenti estetici sono detraibili?

Naturalmente, non tutti i trattamenti sono detraibili. Quali sono le spese detraibili del Bonus chirurgia estetica? Nelle spese mediche ammesse alla detrazione rientrano i costi direttamente associati alle operazioni di chirurgia estetica effettuate per:

  • Il ripristino delle normali condizioni di salute e funzionalità della persona;
  • La correzione di inestetismi, sia congeniti che derivanti da eventi come malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, ed altri, capaci di causare disagi psicofisici;
  • Interventi di piccola entità eseguibili in regime ambulatoriale anche qualora il paziente venga sottoposto ad anestesia locale e non abbia necessità di degenza ospedaliera;
  • Interventi di metoidioplastica per l'adeguamento dei caratteri sessuali, come specificato nella risoluzione n. 71/2015.

Altre spese comprendono quelle legate direttamente all’operazione come:

  • L’anestesia;
  • L'acquisto di plasma sanguigno;
  • Sangue e simili strettamente necessari per la buona riuscita dell’intervento.

Serve il certificato medico?

Sì, il certificato medico è necessario per poter beneficiare del Bonus chirurgia estetica, perché deve attestare le finalità per cui si chiede l’esenzione Iva.

Inoltre, la legge prevede che la data di esecuzione della prestazione costituisce il criterio discriminante tra l'applicazione dell’IVA e l’esenzione da quest’ultima.

Quindi, spetta al medico provare l’esenzione Iva per le prestazioni di chirurgia estetica. Qual è l’onere del medico? Al momento del pagamento, il medico deve richiedere al paziente il consenso per l’utilizzo della documentazione ai fini fiscali.

Secondo la Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, con la sentenza n. 889/01/2023, non è sufficiente solo la descrizione degli interventi effettuati, ma occorre disporre di documentazione clinica attendibile, completa e non anonima, identificativa del tipo di intervento eseguito e delle necessità terapeutiche sottostanti.

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Sara Bellanza
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