Ticket di licenziamento: con la pubblicazione del messaggio n. 531 del 7 febbraio 2024 l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato qual è la base di calcolo da prendere come riferimento in seguito alla rivalutazione del massimale NASpI per l'anno 2024 per quanto riguarda i datori di lavoro che sono obbligati ad effettuare il pagamento del c.d. ticket di licenziamento relativo alle interruzione dei rapporti di lavoro con un contratto a tempo indeterminato che sono avvenute e che avverranno nell'anno in corso.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all'interno dell'art. 2, commi da 31 a 35, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, ovvero alla normativa in materia di ticket di licenziamento.
Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dall'art. 2, comma 31, della sopra citata legge, così come modificato dall'art. 1, comma 250, lett. f), della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, i datori di lavoro dovranno versare un contributo pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale durante il corso degli ultimi 3 anni da parte dei lavoratori che hanno visto interrompere il proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
A tal proposito, poi, ai fini del calcolo delle giornate di anzianità aziendale sono compresi quei periodi di lavoro in cui il lavoratore interessato ha svolto la propria attività lavorativa con un contratto diverso da quello a tempo indeterminato, ma esclusivamente nel caso in cui il rapporto è avvenuto in maniera continuativa oppure se si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30 dell'art. 2, della legge in oggetto.
Nello specifico, i criteri di calcolo del contributo relativo al ticket di licenziamento vengono definiti dalle suddette disposizioni legislative, ponendo la percentuale di contribuzione da versare in misura pari al 41% del massimale NASpI.
Ai fini dell'esatta determinazione dell'importo che i datori di lavoro interessati devono versare, dunque, si ritiene necessario procedere con l'individuazione dell'anzianità lavorativa del lavoratore cessato in base a quanto viene disposto all'interno del paragrafo 3.1 della precedente circolare INPS n. 40 del 19 marzo 2020, nonché all'interno della successiva circolare n. 137 del 17 settembre 2021.
Pertanto, secondo quanto viene definito dall'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, a partire dal 1° maggio 2015, ovvero dalla data in cui è stata istituita la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), l'importo del massimale NASpI varia in base all'ammontare della retribuzione imponibile ai fini previdenziali che è stata registrata da parte del lavoratore interessato durante il corso degli ultimi 4 anni.
Tale importo, poi, viene diviso per il numero di settimane in cui sono stati versati i contributi dovuti e viene moltiplicata per 4,33.
Nel caso in cui la retribuzione mensile da prendere come riferimento sia di ammontare pari o inferiore a 1.195 euro, in base alla rivalutazione che è avvenuta nell'anno precedente secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) comunicato dall'ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica), allora la NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile.
Qualora, invece, tale importo sia superiore al sopra citato ammontare allora l'importo dell'indennità pari al 75% sarà aumentato di un ulteriore 25% della differenza che intercorre tra la retribuzione mensile e 1.195.
A tal proposito, mentre per l'anno 2015 l'importo mensile massimo era di 1.300 euro, il massimale NASpI valido per il 2024 ai fini del calcolo del contributivo relativo al ticket di licenziamento è pari a 1.550,42 euro.