07 Mar, 2024 - 23:16

Modello 730/2024, credito d'imposta per mediazione e negoziazione: ecco le ultime novità fiscali

Modello 730/2024, credito d'imposta per mediazione e negoziazione: ecco le ultime novità fiscali

Credito d'imposta per mediazione e negoziazione nel 730/2024. Il nuovo Modello porta con sé grandi novità, non solo per quanto riguarda la Dichiarazione precompilata per le partite IVA, ma anche per i numerosi crediti d'imposta per mediazione e negoziazione da inserire nel quadro G della dichiarazione dei redditi. Analizziamo insieme le principali novità del 730/2024.

Modello 730/2024 - credito d'imposta

 Il contribuente potrà utilizzare tre nuove voci di crediti d’imposta presentate dall’Agenzia delle Entrate nel quadro G del modello 730/2024.

Il 730/2024, rispetto al 2023, si presenta ricco di novità. La prima riguarda la possibilità di utilizzare la dichiarazione dei redditi senza sostituto d’imposta. Questa possibilità è concessa anche nei casi in cui è presente il sostituto d’imposta, permettendo di portare a conguaglio eventuali somme a debito o a credito.

 L'altro punto riguarda la possibilità di inserire i redditi di competenza del Modello Redditi fino al 2023. Infine, molti sono i bonus che possono essere inseriti nel quadro G del modello 730/2024, di seguito indicati come nuovi crediti d’imposta:

  • credito d’imposta per mediazione (codice 16);
  • credito d’imposta per negoziazione e arbitrato (codice 17);
  • credito d’imposta per contributo unificato (codice 18).

 Quando si può presentare il 730 del 2024?

 Il modello 730/2024 precompilato per i redditi d’imposta 2024 deve essere presentato entro il 30 settembre 2024 via telematica all’Agenzia delle Entrate, al Caf, al professionista o al sostituto d'imposta.

Si ricorda che il modello precompilato sarà disponibile dal 30 aprile 2024, salvo proroghe.

Modello 730/2024: quale credito d'imposta inserire nel quadro G

Secondo quanto riportato da investireoggi.it, in presenza di un accordo di conciliazione avvenuto nelle controversie civili e commerciali viene riconosciuto un credito d’imposta pari all’indennità riconosciuta dagli organi di mediazione, denominato appunto bonus mediazione.

Per il preliminare di mediazione operata dal giudice, viene riconosciuto un credito d’imposta pari al compenso erogato al proprio legale per l’assistenza fornita durante la procedura di mediazione, nel rispetto delle condizioni e limiti forensi.

In ogni caso, l’importo complessivo del credito da utilizzare per ogni procedura corrisponde a 600 euro. Tuttavia, l’importo massimo riconosciuto non può superare il valore di 2.400 euro all’anno. Se la mediazione non va a buon fine, viene riconosciuto un credito d’imposta ridotto della metà.

In presenza di successo della mediazione, viene riconosciuto un credito d’imposta fino a un massimo di 250 euro.

In questo caso, il bonus negoziazione e arbitrato viene attribuito a coloro che si trovano nella condizione di aver versato il compenso per gli avvocati che hanno gestito, assistito e coordinato il procedimento di negoziazione e per coloro che hanno versato il compenso per gli arbitri.

Se la mediazione viene fissata dal giudice, agli interessati viene riconosciuto un credito d’imposta adeguato al contributo unificato. In questo caso, il bonus viene rilasciato per un importo fino a 518 euro.

Mediazione civile e commerciale

È importante notare che il diritto a tali benefici è condizionato dalla presenza di un’apposita richiesta da formulare in via telematica tramite la piattaforma www.giustizia.it. La richiesta dovrà essere inoltrata entro il 31 marzo di ogni anno per le procedure concluse nell’anno precedente.

Entro il 30 aprile, il Ministero comunica l’importo del credito d’imposta a cui si ha diritto. In ogni caso, l’importo spettante potrà essere portato nella dichiarazione dei redditi, nonché è possibile la compensazione nel Modello F24, mentre non è possibile richiedere il rimborso.

Nello specifico, secondo quanto riportato dal Ministero della Giustizia per quanto riguarda gli Incentivi fiscali si rende noto che:

  • le parti e gli organismi interessati potranno avanzare istanza di riconoscimento del credito d’imposta, a pena di inammissibilità, entro il 31 marzo di ogni anno per le procedure concluse nell’anno precedente esclusivamente attraverso l’apposita piattaforma (v. art. 3, commi 1 e 5), attualmente in via predisposizione (verrà data opportuna comunicazione dell’avvenuta predisposizione, prevista in ogni caso in tempo utile per consentire la presentazione delle domande nella finestra temporale fissata dal decreto);
  • in sede di prima applicazione, pertanto, potranno essere presentate, entro il 31 marzo 2024, istanze relative alle sole procedure di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita concluse nell’anno 2023 ed iniziate in vigenza del nuovo regime dei crediti d’imposta, come riformati;
  • non potranno essere avanzate istanze di riconoscimento del credito d’imposta per anni precedenti al 2023.

Ultimo aggiornamento Deroga al Superbonus: opzione in 10 rate nella dichiarazione dei redditi 730/2024.

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Antonella Tortora
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