06 Apr, 2024 - 19:20

Malattia lavoratori marittimi: come determinare la retribuzione media globale giornaliera

Malattia lavoratori marittimi: come determinare la retribuzione media globale giornaliera

Malattia lavoratori marittimi: con la pubblicazione della circolare n. 55 del 4 aprile 2024 l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative sulla determinazione della retribuzione media globale giornaliera che deve essere presa in considerazione ai fini del calcolo delle indennità previste per quanto riguarda le prestazioni riconosciute nei confronti dei lavoratori marittimi che si trovano in stato di malattia.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Entrate, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all'interno dell'art. 1, comma 156, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", la quale è stata successivamente pubblicata all'interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 14 del 18 gennaio 2024.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce a quanto è stato precedentemente stabilito dagli artt. 6, 7 e 10, del Regio decreto legge n. 1918 del 23 settembre 1937, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 831 del 24 aprile 1938, dal Regio decreto legge n. 1773 del 14 dicembre 1933, il quale è stato successivamente convertito dalla legge n. 244 del 22 gennaio 1934, nonché dal recente messaggio n. 157 del 12 gennaio 2024 pubblicato da parte dell'Istituto.

Malattia lavoratori marittimi: l'INPS comunica i criteri per la determinazione della retribuzione media globale giornaliera ai fini del calcolo della prestazione di malattia

In base a quanto è stato disposto dall'art. 6 del decreto legislativo n. 314 del 1997, il quale è stato adottato in sostituzione all'art. 12 della legge n. 153 del 30 aprile 1969, e successive modificazioni, l'assoggettamento al prelievo contributivo dei redditi da lavoro dipendente avviene sulla stessa base imponibile determinata ai fini fiscali, ad eccezione del caso in cui subentrino delle deroghe particolari che possono essere dettate dai seguenti fattori:

  • la diversa natura del prelievo;
  • altre considerazioni relative alla politica previdenziale.

Pertanto, ai fini della determinazione della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) bisogna prendere in considerazione tutti i principi generali che sono previsti per quanto riguarda la prestazione economica di malattia per la generalità dei lavoratori dipendenti.

A tal proposito, dunque, dal momento che l'indennità in oggetto è per sua natura compensativa della perdita di guadagno, allora non devono essere prese in considerazione tutte le componenti retributive monetizzate anche a seguito del verificarsi dello stato di malattia che vengono erogate da parte del datore di lavoro al lavoratore marittimo interessato.

Al contrario, invece, non fanno parte del calcolo della retribuzione media globale giornaliera i seguenti importi, anche nel caso in cui siano assoggettate a contribuzione:

  • l'indennità sostitutiva del preavviso;
  • le somme di denaro che vengono riconosciute da parte del datore di lavoro ad integrazione dell'indennità giornaliera di malattia.

Infine, sempre per quanto riguarda il calcolo della RMGG, vanno presi in considerazione ai fini della determinazione del rateo mensile lordo anche gli emolumenti a carattere ricorrente che non fanno parte della retribuzione corrente mensile.

Le nuove disposizioni che sono contenute all'interno dell'art. 10 del Regio decreto legge n. 1918 del 1937, invece, prevedono che per quanto riguarda gli eventi di malattia che si sono verificati e che si verificheranno a partire dal 1° gennaio 2024 l'indennità di malattia fondamentale e complementare viene calcolata nei seguenti modi:

  • sulla base della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) che viene percepita da parte dell'assicurato durante il corso del mese che precede quello in cui si è verificato l'evento di malattia;
  • sulla base della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) che viene percepita nel periodo di riferimento e in base al numero di giorni retribuiti, esclusivamente in caso di eventi di malattia che si sono verificati nei primi 30 giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro.
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Valerio Sirocchi
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