Superbonus con Comunicazione asseverata di inizio dei lavori (Cilas) presentata prima del 17 febbraio 2023, si può applicare il bonus 110%? E, nel caso, si può ancora utilizzare la cessione dei crediti d'imposta o lo sconto in fattura quale modalità di utilizzo del bonus alternativa alla detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi? Il quesito riguarda la situazione nella quale un condominio abbia deciso di effettuare dei lavori con delibera adottata entro il 25 novembre 2022 e presentazione del documento di inizio dei lavori entro i termini decisi dal decreto 11 del 2023, ma l'avvio dei lavori sia stato rimandato nel tempo e, ad oggi, gli interventi risultino ancora da effettuarsi.
In situazioni come quella descritta, come si determina il superbonus per agevolare gli interventi in un condominio e quale percentuale di bonus si applica? Si consideri che, quando era stata adottata la delibera e presentata la Cilas, era in vigore il bonus al 110% e lo era stato anche nel 2023 per schemi di adempimenti e tempistiche specifici. Il recente decreto 39 del 30 marzo 2024, attualmente in sede di conversione in legge, ha modificato il quadro di applicazione della percentuale di bonus e di utilizzo di sconti in fattura e cessione dei crediti d'imposta.
In caso di avvio a partire da oggi dei lavori, l'aliquota da applicare al superbonus è quella del 70%, aliquota entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2024 dopo la riduzione del 2023 al 90%. Tuttavia, nonostante la discesa del tasso al 90%, nello scorso anno chi avesse presentato la Cilas entro la fine del 2022, poteva ancora applicare il bonus al 110%, o al 90% con cessione dei crediti e sconto in fattura per Cilas presentata in data successiva e non oltre il 16 febbraio 2023.
A dettare le regole delle percentuali da applicare ai lavori in superbonus sono gli articoli 119 e 121 del decreto legge 34 del 2020 che ha istituito il superbonus, poi convertito nella legge 77 del 2020; ulteriori dettagli sono inseriti nella legge di Bilancio del 2023 (legge 197 del 2022) e nell'articolo 9 del decreto legge 176 del 2022. In base a quanto prevedono le norme sui bonus edilizi, a partire dal 1° gennaio 2025 il superbonus scenderà ulteriormente di percentuale, abbassandosi dal 70% al 65%.
Ancora più articolata è la possibilità di utilizzare lo sconto in fattura e la cessione dei crediti d'imposta per i nuovi interventi in superbonus (o agevolati dagli altri bonus edilizi), dopo l'entrata in vigore del decreto legge 39 del 30 marzo 2024. Il provvedimento, attualmente in fase di conversione in legge, chiarisce che se alla data di pubblicazione del decreto (30 marzo 2024) i lavori non risultano iniziati, non si può più applicare lo sconto in fattura o la cessione dei crediti d'imposta.
Il decreto assesta un'ulteriore chiusura rispetto a quanto già disposto dal decreto legge 11 del 17 febbraio 2023, chiudendo definitivamente le porte alle due opzioni anche a quei committenti che avessero dei lavori da avviare in forza di documenti (delibera condominiale e Cilas) presentati entro le date previste per avvalersi degli sconti.
Tanto è vero che, nel corso dello scorso anno, molti degli interventi sono iniziati quasi a fine anno (determinando un quantitativo di lavori del superbonus certificato da Enea sempre a cifre record) oppure non sono ancora iniziati, nonostante il possesso dei documenti necessari.
Da questo punto di vista, l'entrata in vigore del decreto 39 del 2024 ha messo fuorigioco parecchi operatori che avevano rimandato l'avvio degli interventi. Adesso dovranno puntare alla sola detrazione fiscale come utilizzo del bonus spettante. Qui le ultime novità sulla chiusura dei lavori del superbonus anche sulle spese di fattibilità.