Durante il periodo di malattia, i lavoratori devono sottoporsi alla visita medica ed essere reperibili durante le fasce orarie stabilite, ma si può lavorare?
La domanda, o meglio, la questione è stata più volte al centro di numerose pronunce da parte della giurisprudenza.
Nel testo, affronteremo la questione, andando a vedere se è possibile svolgere altre attività lavorative e cos’altro è consentito fare.
I lavoratori dipendenti possono essere licenziati per malattia, quando supera il periodo di comporto, ovvero la durata massima dell’assenza stabilita dal contratto collettivo di lavoro di riferimento.
Intanto, spendiamo due parole sulla malattia, ovvero l’evento patologico che colpisce il lavoratore e che costituisce causa di sospensione dell’attività lavorativa.
Il licenziamento, in caso, può scattare anche senza altre motivazioni. Ci sono, però, anche altri casi in cui è possibile il licenziamento per malattia. Per esempio, i motivi possono essere disciplinari, ovvero per le violazioni commesse oppure per motivi organizzativi o produttivi.
Possono anche esserci motivi economici come, per esempio, la riduzione del personale oppure la riorganizzazione interna con accorpamento delle mansioni.
Durante il periodo di malattia, il lavoratore dipendente è tenuto ad adempiere ad alcuni obblighi.
Innanzitutto, è tenuto a comunicare immediatamente l’assenza al datore di lavoro, anche in modo informale. Il giorno stesso o quello successivo deve sottoporsi a visita ambulatoriale del proprio medico curante, affinché il certificato sia inviato telematicamente all’Inps e messo a disposizione del datore di lavoro.
Il lavoratore deve rendersi reperibile presso la propria abitazione durante le fasce di reperibilità, ovvero dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00 di tutti i giorni, compresi i festivi.
È tenuto ad assumere un comportamento corretto ed evitare di compiere condotte che possano compromettere o rallentare la guarigione.
Inoltre, entrando nel cuore della questione, non deve svolgere attività lavorative che possano rallentare la guarigione. Sono anche vietate le attività lavorative che siano in concorrenza con il proprio datore di lavoro.
Come abbiamo appena spiegato, il lavoratore non deve svolgere attività lavorative che possano rallentare la guarigione o che entrino in concorrenza con il proprio lavoro.
Quindi, sì, si può lavorare durante la malattia, a meno dei casi suddetti. È la stessa giurisprudenza che permette ai lavoratori dipendenti di impegnarsi in attività diverse durante la malattia, sia lavorative che extralavorative. Nelle seconde vi rientrano, per esempio, le attività sportive o amatoriali.
Le suddette attività, lavorative ed extralavorative, non devono ostacolare, come già detto, il processo di guarigione né devono essere in contrasto con lo stato di malattia dichiarato.
La questione è stata affrontata dalla Cassazione che, nella sentenza n. 5002/2024, ha affrontato una situazione del genere. Il licenziamento per giusta causa è stato considerato legittimo, in quanto il lavoratore, durante la malattia, svolgeva una mansione che avrebbe potuto portare ad un peggioramento delle condizioni di salute.
Sempre secondo la legge, però, il datore di lavoro deve dimostrare che l’attività svolta dal lavoratore abbia effettivamente interferito con il recupero delle condizioni di salute. Ma, dall’altra parte, il lavoratore deve dimostrare che l’attività intrapresa era compatibile con le sue condizioni di salute.
Quali sono le conseguenze? Il lavoratore, nel caso in cui svolga attività non consentite, si troverà dinnanzi al rischio di provvedimenti disciplinari molti gravi. Il dipendente potrebbe essere soggetto ad una contestazione disciplinare, le cui conseguenze dipenderanno dai contratti collettivi di riferimento, dalla gravità e dalla frequenza delle violazioni e, in alcuni casi, possa essere anche licenziato per giusta causa.