Il nuovo decreto del 25 giugno 2024 del ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio scorso, ha dato il via operativo al superbonus sulle assunzioni, con un premio di maggiorazione - rispetto al costo del lavoro - del 20% o del 30%. La più alta percentuale spetta se, tra le nuove assunzioni che concorrono a determinare l'incremento degli assunti in azienda, rientrano soggetti in condizioni particolarmente svantaggiate.
La maggiorazione si configura, pertanto, come un bonus fiscale consistente nella possibilità di incrementare il costo del nuovo personale assunto del 20% o del 30% per determinare un maggior importo del taglio (o sconto) sulle imposte Irpef e Ires dovute dall'impresa.
Il datore di lavoro, considerando che il costo di lavoro sia pari a 100, può determinare la maggiorazione del 20% o del 30% (superbonus 120% o superbonus 130%) riferito al costo del nuovo personale assunto. Ciò determina un abbattimento delle tasse pari alle due percentuali. Questo sconto rappresenta lo sconto effettivo fiscale del quale fruisce l'azienda. Tuttavia, per applicare il taglio devono essere rispettate alcune condizioni.
La prima condizione è quella che prevede la determinazione del personale nuovo assunto il cui costo quantifica la maggiorazione. Pertanto, non la totalità dei costi di lavoro aziendali vanno inseriti nel calcolo dello sconto fiscale, ma solo il costo riferito al nuovo personale assunto. La determinazione deve far riferimento al solo incremento occupazionale.
L'incremento occupazionale ai fini del superbonus sulle assunzioni del 2024 si determina in base al numero di lavoratori assunti a tempo indeterminato o passati dal tempo determinato al tempo indeterminato rispetto alla media del numero degli stessi del periodo precedente. Pertanto, il datore di lavoro deve verificare quale sia l'organico in essere (a tempo indeterminato) al 31 dicembre 2024 e confrontarlo con la media dei lavoratori a tempo indeterminato del 31 dicembre 2023.
L'incremento occupazionale sul quale calcolare il costo ai fini del superbonus assunzioni si realizza se il numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato al 31 dicembre 2024 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato di un anno prima (31 dicembre 2023).
Il decreto di attuazione del provvedimento del superbonus sulle assunzioni si realizza rispettando una seconda condizione, ovvero che non solo debba esserci una incremento dei posti di lavoro a tempo indeterminato in azienda, ma - nello stesso periodo - debba essere aumentata anche la forza lavoro. Pertanto, che si sia verificato un aumento occupazionale complessivo.
Nel rispetto di queste due condizioni, l'azienda che ha effettuato assunzioni a tempo indeterminato (o stabilizzazioni) nel corso del 2024 tali da determinare un incremento sia degli assunti con il posto fisso che della forza lavoro in generale, può determinare il costo dei nuovi assunti e applicare il superbonus spettante. Tuttavia, è importante precisarlo, ai fini del calcolo del superbonus non tutto il costo del nuovo personale deve essere considerato ai fini dell'applicazione del premio fiscale del 20% o del 30%, ma il solo costo riferito all'incremento occupazionale.
Il costo occupazionale, come prevede il decreto istitutivo della misura, è il costo più basso tra il costo effettivo riferito ai nuovi occupati in azienda e l'aumento complessivo del costo del personale in rapporto alla stessa voce del 31 dicembre 2023.
Pertanto, in riferimento alla forza lavoro esistente al 31 dicembre 2204, il costo occupazionale è il minore tra il costo effettivo riferito alle nuove assunzioni alla data di fine anno e l'aumento complessivo del costo del personale da riferirsi rispetto al 31 dicembre 2023.