L'aspetto più interessante del bonus assunzioni di 1.000 euro al mese (e una tantum di 12.000 euro) di soggetti con disabilità, le cui domande si potranno presentare da lunedì 2 settembre 2024, è la possibilità di poter cumulare l'incentivo con il superbonus 130%, altra agevolazione sulle stabilizzazioni a lavoro.
Il bonus può essere richiesto fino al 31 ottobre 2024 dalle organizzazioni di volontariato, dagli enti del Terzo settore e dalle Onlus per ogni nuovo assunto con contratto a tempo indeterminato (o per ogni trasformazione di contratto da determinato a indeterminato, anche part time) effettuato tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024.
Per gli enti che rientrano nei requisiti spetta un incentivo di 1.000 euro al mese per tutto il periodo di assunzione fino alla fine di settembre 2024 e un bonus una tantum di 12.000 euro. Agli enti del Terzo settore che effettueranno l'assunzione entro il 30 settembre 2024 e presenteranno la domanda entro il 31 ottobre 2024, andranno 13.000 euro, sommando l'incentivo fisso di 12.000 euro e l'ultima mensilità di settembre per 1.000 euro.
Questo sistema di incentivi si può cumulare con il superbonus 130% che prevede la fruizione di contributi per le imprese o le associazioni che assumano soggetti in condizioni di difficoltà di inserimento lavorativo, comprese le disabilità.
Fino al 31 ottobre 2024 (e per le assunzioni di disabili fino al 30 settembre 2024) si può fruire di un doppio incentivo sulle assunzioni di under 35, disabili, con importo di 1.000 euro al mese più 12.000 euro di premio una tantum.
Per le imprese che hanno assunto disabili negli ultimi quattro anni (a partire dal 1° agosto 2020), la presentazione della domanda da lunedì 2 settembre comporterà la fruizione di 1.000 euro al mese per tutti i mesi di assunzione pregressi.
Il dato più importante riguarda la circostanza che il decreto istitutivo del bonus 1.000 euro (il Dl 48 del 1° maggio 2023, cosiddetto "Decreto Lavoro", convertito nella legge 85 del 2023) consente la cumulabilità dell'incentivo con altre misure dello stesso tipo.
Pertanto, gli enti del Terzo settore, le associazioni di volontariato e le Onlus che abbiano assunto o assumano soggetti con disabilità entro il 30 settembre 2024 potranno richiedere anche la maxi deduzione prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 216 del 2023, poi elevata al 130 per cento, nel caso in cui si provveda a nuove assunzioni o a convertire i contratti a tempo determinato esistenti in contratti a tempo indeterminato nel corso del 2024.
Tra le categorie meritevoli di maggiore tutela ai fini della fruizione del superbonus 130%, rientrano proprio i soggetti con disabilità. Pertanto, oltre ai titolari di reddito di impresa, anche gli enti non commerciali (e, pertanto, i soggetti del Terzo settore già beneficiari del bonus 1.000 euro) potranno utilizzare il nuovo superbonus, raddoppiando gli incentivi sulle immissioni.
Il superbonus spetterà per la quota di impiego dei lavoratori nell'esercizio delle attività di tipo commerciale. Pertanto, se l'ente del Terzo settore assume un disabile e lo impieghi sia in attività di tipo commerciale che non commerciale (o istituzionale), il superbonus 130% spetterà per la quota di lavoro impiegato nelle attività di tipo commerciale.
E, pertanto, tale quota dovrà essere stabilita calcolando quanti proventi derivino dalle attività di tipo commerciale in rapporto al totale, nel rispetto di quanto prevede il comma 9, dell'articolo 5, del decreto interministeriale del 9 maggio 2024.
Il calcolo non deve essere effettuato, invece, dalle cooperative e dalle imprese sociali che, già per Statuto, svolgono stabilmente attività d'impresa.