Arriva l'ordinanza che fissa la sospensione delle rate dei mutui per le popolazioni colpite dal maltempo in Emilia Romagna a partire dal 17 settembre 2024. Il decreto prevede anche aiuti a favore delle famiglie rimaste senza casa. Sul portale del Dipartimento della Protezione civile è stata pubblicata l'Ordinanza del Capo Dipartimento con la quale si prevede la sospensione dei versamenti dei mutui per i territori delle province di Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Bologna, Ravenna, Rimini e Forlì Cesena.
L'Ordinanza, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, recepisce i contenuti dell'accordo firmato dall'Associazione bancaria italiana (Abi), dalla Protezione civile e dalle Associazioni dei consumatori per assicurare interventi tempestivi a sostegno della gente danneggiata dagli eventi di calamità naturale. Inoltre, una volta pubblicata in Gazzetta Ufficiale, le banche avranno modo di dare attuazione alla sospensione dei mutui per i cittadini dei territori coinvolti.
Tempi brevi per arrivare alla sospensione delle rate dei mutui delle popolazioni colpite dalle alluvioni in Emilia Romagna dallo scorso 17 settembre. È in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'ordinanza n. 1100 del 21 settembre 2024 recante i "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì Cesena e di Rimini".
In ragione del disagio economico e sociale derivante dall'evento del maltempo, i soggetti titolari dei mutui inerenti i fabbricati inagibili o sgombrati, ovvero per la gestione delle attività commerciali ed economiche, anche agricole, svolte negli stessi edifici o, nel caso delle attività operanti in agricoltura, per terreni alluvionati o franati, si prevede la sospensione delle rate dei mutui.
I soggetti danneggiati - famiglie e attività commerciali ed economiche - dovranno presentare un'autocertificazione dei danni subiti nelle modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 445 del 2000 e successive modifiche e integrazione, richiedendo agli istituti bancari e di credito, fino al momento della sopraggiunta abitabilità o agitabilità degli immobili o, in ogni modo, non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, come per i terreni agricoli, la sospensione delle rate dei mutui, "optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale".
Nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza, gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria dovranno informare i mutuatari, della possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei mutui, indicando i tempi di rimborso e i costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto si prevede nell'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'Associazione bancaria italiana (Abi) e le associazioni dei consumatori in materia di sospensione dei versamenti. Nell'avviso, le banche dovranno indicare anche il termine, non inferiore a 30 giorni, per l'esercizio della facoltà di sospendere le rate.
Nel caso in cui l'istituto bancario non dovesse fornire queste informazioni nelle modalità e nei termini fissati dall'ordinanza, "saranno sospese fino al 21 settembre 2025 le rate in scadenza entro questa data, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario".
Infine, l'ordinanza fornisce poteri al Commissario delegato di assegnare alle famiglie le cui abitazioni principali o abituali siano state distrutte, in tutto o in parte, o siano state sgombrate a seguito degli eventi del maltempo, di assegnare: