24 Sep, 2024 - 07:00

Trattamento fiscale premi ricevuti dalle università per i master: ritenuta Irpef 25%, ecco i chiarimenti Agenzia delle entrate

Trattamento fiscale premi ricevuti dalle università per i master: ritenuta Irpef 25%, ecco i chiarimenti Agenzia delle entrate

Sul trattamento fiscale da osservare circa i premi ricevuti dalle università per i master frequentati brillantemente dagli studenti, sono arrivati i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate in merito all'applicazione dell'Irpef con aliquota del 25%. In particolare, secondo l'amministrazione tributaria, i premi ottenuti in base al merito e a seguito della frequenza di un master universitario portato a termine, non sono da considerare come redditi assimilabili al lavoro dipendente, ma da assoggettare al regime dei redditi diversi, con applicazione della ritenuta alla fonte.

L'Agenzia delle entrate ha affrontato la questione fornendo risposta a un interpello presentato da una studentessa, destinataria di un premio consistente in una somma di denaro assegnato dall'università presso la quale la stessa aveva frequentato brillantemente un master di II livello. La studentessa, tra tutti i partecipanti, aveva conseguito le valutazioni più alte.

Trattamento fiscale premi versati dall'università: si applica la ritenuta Irpef del 25%?

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al "trattamento fiscale applicabile al premio erogato da una università agli studenti che, dopo il conseguimento del titolo di un Master di secondo livello, siano risultati i più meritevoli in base alla valutazione della prova finale".

L'istante, una studentessa che ha ottenuto i voti più alti e che, per questo risultato raggiunto, ha ricevuto un premio erogato in denaro al netto della ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 25 per cento, chiede che il premio percepito non sia riconducibile né alla lettera c), dell'articolo 50, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), né ad alcuna categoria reddituale individuata dall'articolo 6 del Tuir.

Pertanto, dal momento che diverrebbe irrilevante il premio ai fini dell'applicazione dell'Irpef, la studentessa ha chiesto parere all'Agenzia delle entrate circa la possibilità di recuperare la ritenuta a titolo di imposta applicata dall'università alla fonte e dalla studentessa poi versata all'Erario per suo conto.

Come considerare i premi versati per particolari meriti di studio?

L'Agenzia delle entrate, nella sua risposta, è stata di parere opposto circa le richieste della studentessa di poter recuperare il 25% di premio versato a titolo di ritenuta alla fonte. Infatti, l'amministrazione tributaria ha chiarito che i premi, versati nella formula di somme di denaro, sono da considerarsi come redditi diversi ai fini dell'applicazione dell'Irpef e, pertanto, suscettibili di applicazione della ritenuta alla fonte del 25 per cento.

Da questo punto di vista, i premi non sono assimilabili ai redditi da lavoro alle dipendenze in quanto attribuiti a conclusione di un percorso di formazione e non finalizzati alla sola frequenza del master. Diversamente, i premi assumono la finalità di valorizzare e di premiare elementi che dovessero risultare meritevoli al termine del percorso di formazione.

In base a queste considerazioni, dunque, l'Agenzia delle entrate chiarisce che i premi, non essendo legati alla semplice frequenza di un'attività di studio o di formazione ma alla valutazione finale, non ricadono nell'applicazione dell'articolo 50 del Testo unico delle imposte sui redditi (lettera c), comma 1), non producendo, pertanto, redditi assimilati a quelli del lavoro alle dipendenze.

Ecco cosa ha deciso l'Agenzia delle entrate sulla tassazione del trattamento fiscale dei premi di studio

Invece, chiarisce in definitiva l'Agenzia delle entrate, detti premi rientrano nelle previsioni della lettera d), del comma 1, dell'articolo 67 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) circa i redditi diversi, in base al fatto che si tratta di particolari 'meriti artistici, scientifici o sociali' ed elargiti al fine di premiare e valorizzare gli studenti più meritevoli".

Di conseguenza, nel contesto descritto dalla studentessa, sulle somme elargite dall'università deve applicarsi la ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 25% - come già avvenuto - ai sensi del comma 2, dell'articolo 30, del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973.

AUTORE
foto autore
Carlo Iacubino
condividi sui social
condividi su facebook condividi su x condividi su linkedin condividi su whatsapp
adv
ARTICOLI RECENTI
LEGGI ANCHE