L’Imposta Municipale Propria (IMU), nel corso degli anni, ha subito numerose modifiche, integrazioni e aggiornamenti normativi che hanno inciso in modo rilevante sulle modalità di versamento e sui diritti dei contribuenti.
Tra esenzioni, norme transitorie e regole retroattive, sono molti i dubbi da parte sia dei proprietari sia degli inquilini riguardo al rimborso delle somme versate, nonché in merito alla procedura corretta da seguire per segnalare eventuali errori od omissioni nella fase di pagamento dell’imposta.
Le segnalazioni possono riguardare, ad esempio, la corretta identificazione del Comune destinatario, eventuali versamenti effettuati a enti locali diversi da quello effettivamente competente, oppure casi particolari e specifici di doppio versamento, che sono molto più frequenti di quanto si pensi.
A fare chiarezza è intervenuta la circolare n. 1/2026 del Dipartimento delle Finanze, che fornisce istruzioni operative dettagliate per facilitare il recupero delle somme versate indebitamente.
In base alle disposizioni normative contenute nell’articolo 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro un termine massimo di cinque anni a partire dalla data del pagamento effettuato.
La data del versamento rappresenta anche il momento in cui si acquisisce il diritto alla restituzione della somma.
La normativa fiscale stabilisce che l’Imposta Municipale Propria debba essere versata dal proprietario dell’immobile o dal soggetto titolare di un diritto reale di godimento, come ad esempio il comodato, l’usufrutto e altre situazioni similari.
A scopo informativo, è importante precisare che l’inquilino non è tenuto al pagamento dell’imposta, salvo nei casi previsti da contratti speciali, come ad esempio il leasing immobiliare.
In queste particolari circostanze, infatti, il locatario – ovvero l’utilizzatore diretto dell’immobile – è obbligato al pagamento dell’IMU.
La disciplina transitoria attualmente in vigore prevede l’obbligo di pagamento dell’IMU a carico del proprietario e, solo in casi eccezionali e ben specifici, anche dell’affittuario.
Di conseguenza, l’inquilino, in presenza di un contratto di locazione ordinario, non è coinvolto nell’obbligo del versamento dell’imposta comunale.
Premesso che il contribuente può richiedere il rimborso solo dopo aver effettivamente versato l’imposta, tale richiesta è possibile solo in specifiche circostanze, tra cui:
Come anticipato nel paragrafo precedente, la Legge di Bilancio 2022 ha introdotto l’esenzione IMU a partire dal 1° gennaio 2023 per i proprietari di immobili inutilizzati od occupati abusivamente, a condizione che sia stata presentata una denuncia penale formale.
Tali circostanze sono state chiarite anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 60/2024, nella quale si riconosce l’esenzione dal pagamento IMU per gli immobili illecitamente occupati, secondo quanto previsto dagli articoli 614 o 633 del Codice Penale, confermando il diritto al rimborso retroattivo anche per le annualità pregresse.
Pertanto, nei casi in cui il proprietario abbia provveduto al pagamento dell’IMU nonostante la sussistenza delle suddette condizioni, egli può richiedere il rimborso delle somme versate retroattivamente entro cinque anni, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
Il contribuente può presentare un’istanza all’ente locale competente per chiedere il rimborso della quota eccedente o erroneamente versata, allegando eventuale documentazione giustificativa.
Secondo le disposizioni normative contenute nell’articolo 1, comma 164, della Legge n. 296/2006, la richiesta può essere presentata entro cinque anni dalla data del versamento o dal momento in cui si riconosce formalmente il diritto al rimborso.
Il Comune è tenuto a rispondere entro 180 giorni dalla ricezione dell’istanza. La fase istruttoria può concludersi con due possibili esiti: