Negli ultimi giorni i rider sono finiti al centro dell’attenzione nazionale, per via del gran caldo e sui rischi che questo può comportare sulla loro salute.
Soprattutto giovani, ma anche meno giovani, salgono su due ruote, spesso anche senza pedalata assistita, per effettuare le consegne dei prodotti acquistati online.
Una categoria lavorativa passata un po’ in sordina che, negli ultimi tempi, ha sollevato diversi interrogativi riguardo i diritti e le tutele.
In questo articolo, parleremo dell’assicurazione Inail, alla luce degli ultimi chiarimenti forniti dall’istituto. Vediamo il quadro normativo, come funziona l’assicurazione e tutte le informazioni utili su una protezione che tenta a diventare sempre più inclusiva.
L’Inail ha recentemente fornito importanti chiarimenti sulle modalità di assicurazione per i lavoratori impiegati tramite piattaforme digitali. Il criterio fondamentale per stabilire l’obbligo di copertura è la natura giuridica del rapporto tra il rider e la piattaforma.
Le forme di inquadramento previste sono principalmente tre:
Ciascuna di queste configura specifici obblighi assicurativi. Con la circolare n. 40/2025, l’Inail ha inteso colmare le attuali incertezze normative, uniformando il trattamento assicurativo per una categoria professionale spesso esposta a condizioni lavorative instabili e poco tutelate.
L’obbligo di copertura assicurativa si applica anche ai rider che svolgono l’attività in modo saltuario, non regolare o senza un contratto formalmente stipulato, a condizione che siano presenti i requisiti minimi che giustifichino l’attivazione della tutela da parte del soggetto che affida la prestazione.
Come anticipato, l’Inail ha recentemente chiarito come deve essere gestita l’assicurazione per i rider che lavorano tramite piattaforme digitali, distinguendo in base alla natura del rapporto di lavoro.
Se il rider è inquadrato come lavoratore autonomo, si applica l’articolo 47-septies del Decreto Legislativo n. 81/2015. In questo caso, il committente è responsabile degli obblighi assicurativi verso l’Inail, come se fosse un datore di lavoro tradizionale.
I premi assicurativi per infortuni e malattie professionali vengono calcolati sulla base di una retribuzione convenzionale giornaliera, che corrisponde al minimo legale previsto per legge e viene rapportata ai giorni effettivi di lavoro.
Diversa è la situazione quando si configura una collaborazione etero-organizzata. In questo caso, il rider svolge il lavoro seguendo tempi, modalità e strumenti imposti dalla piattaforma, e il rapporto viene equiparato a un contratto di lavoro subordinato, come previsto dall’articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo n. 81/2015.
In questo caso, l’assicurazione Inail segue le regole dei lavoratori dipendenti: i premi vengono calcolati sulla base della retribuzione effettivamente percepita oppure, se questa non è immediatamente determinabile, in base a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento.
Questa distinzione è fondamentale: mentre per i parasubordinati si utilizzano parametri convenzionali, per i rider inquadrati come collaboratori etero-organizzati è il CCNL a definire il trattamento economico e, di conseguenza, la base su cui calcolare i premi assicurativi obbligatori.
Soffermandomi sul secondo caso, ovvero quando il contratto dei rider è strutturato come una normale attività subordinata da lavoro dipendente.
In questo caso, si applicano integralmente tutte le disposizioni previste dalla normativa per i lavoratori dipendenti.
Di conseguenza, la retribuzione imponibile su cui calcolare i premi Inail corrisponde alla retribuzione lorda effettivamente percepita dal lavoratore.
Tale importo, tuttavia, non può essere in alcun caso inferiore a due soglie minime: