Non solo i lavoratori dipendenti: anche lavoratori autonomi, freelance e collaboratori coordinati e continuativi (Co.Co.Co) iscritti alla Gestione Separata dell’Inps hanno diritto alle tutele economiche in caso di maternità e paternità.
Un aspetto ancora poco noto, spesso oscurato dall’idea che queste garanzie siano prerogativa esclusiva del lavoro subordinato. L’Inps, tuttavia, ha chiarito i criteri e le modalità di accesso all’indennità, aprendo la strada a una tutela più ampia e inclusiva.
Ecco cosa prevedono le norme, quali sono i requisiti indispensabili e come presentare la domanda, con particolare attenzione alle differenze rispetto ai contratti dipendenti.
L’indennità di maternità e paternità è riconosciuta agli iscritti alla Gestione Separata Inps che rispettino alcuni requisiti fondamentali:
È importante sottolineare che, nel caso dei collaboratori, l’indennità viene garantita anche quando il committente non abbia effettuato i versamenti contributivi, grazie al principio dell’automaticità della prestazione.
Diversamente, i liberi professionisti devono necessariamente aver versato i contributi in modo autonomo per poter fruire dell’indennità.
La normativa prevede un periodo standard di tutela che si estende per cinque mesi complessivi: due mesi antecedenti al parto e tre successivi, includendo il giorno del parto stesso.
Questa finestra, però, è caratterizzata da una significativa elasticità per venire incontro alle esigenze delle lavoratrici autonome.
Si può optare per:
In entrambi i casi, la legge non impone l’obbligo di astensione dal lavoro: è infatti possibile continuare a svolgere la propria attività mantenendo comunque il diritto al sostegno economico.
In presenza di gravi complicanze o condizioni lavorative sfavorevoli, è possibile ottenere dall’ASL o dalla Direzione Territoriale del Lavoro un provvedimento di interdizione anticipata o prorogata, che può estendere l’astensione obbligatoria fino a sette mesi dopo il parto.
Inoltre, le lavoratrici con reddito inferiore a 9.456,53 euro (soglia aggiornata al 2025) hanno diritto a una proroga dell’indennità di ulteriori tre mesi.
La normativa riserva al padre lavoratore autonomo tutele più limitate rispetto a quelle previste per i dipendenti. Il congedo di paternità può essere richiesto solo in casi eccezionali quali:
In tali circostanze, l’indennità spetta per un periodo corrispondente a quello non fruito dalla madre, oppure per un massimo di tre mesi se la madre non è lavoratrice. Anche in questo caso, non è prevista l’astensione obbligatoria dall’attività lavorativa.
Per i padri con reddito inferiore alla soglia Isee indicata, è possibile richiedere una proroga di tre mesi dell’indennità.
L’indennità corrisposta dall’Inps ammonta all’80% del reddito giornaliero medio calcolato su base annua. Il pagamento avviene tramite bonifico su conto corrente.
La richiesta deve essere presentata online, attraverso il portale Inps, utilizzando credenziali digitali quali SPID, CIE o CNS. La domanda è consigliabile inoltrarla con un anticipo di almeno due mesi rispetto alla data presunta del parto e comunque non oltre un anno dalla conclusione del periodo indennizzabile.
Oltre alla domanda, è necessario inviare: