Un’azienda non può ottenere il DURC, cioè il Documento Unico di Regolarità Contributiva, se ha debiti ancora aperti nei confronti di enti come INPS, INAIL o le Casse edili.
E questo vale anche se i contributi sono stati già pagati, ma restano da saldare sanzioni o interessi.
A chiarirlo è stato il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 3 del 13 ottobre 2025, ribadendo che anche importi residui legati a sanzioni impediscono il rilascio del DURC, a meno che non rientrino in una soglia considerata “non grave”.
Vediamo cosa cambia da adesso.
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è uno strumento fondamentale per imprese e datori di lavoro.
Serve a certificare che un’azienda è in regola con i pagamenti dovuti agli enti previdenziali come INPS, INAIL e, per le imprese edili, alle Casse Edili.
Senza questo documento, è impossibile accedere ad agevolazioni fiscali, benefici per l’occupazione, appalti pubblici oppure ottenere determinati incentivi statali.
Con la risposta all’interpello, il Ministero chiarisce che il DURC non può essere rilasciato nemmeno se l’unico debito residuo riguarda sanzioni civili o interessi, derivanti da precedenti omissioni nei versamenti.
In altre parole, anche se l’impresa ha sanato l’omissione contributiva, la semplice presenza di importi accessori non ancora versati impedisce la certificazione di regolarità contributiva.
Il motivo è che le sanzioni e gli interessi non sono considerati elementi “secondari”, ma sono strettamente collegati al debito contributivo originario. Secondo quanto spiegato dal Ministero, le sanzioni non esistono in modo autonomo: sono una conseguenza automatica e legalmente prevista del mancato pagamento nei termini.
Non si tratta quindi di una categoria separata di debito, ma di componenti che completano l’obbligazione contributiva.
Le sanzioni civili hanno una funzione precisa: servono a tutelare gli enti previdenziali, compensando il danno economico causato da pagamenti tardivi o mancati.
Non sono discrezionali, ma scattano automaticamente quando il contribuente non versa i contributi entro le scadenze previste. Inoltre, il loro ammontare è fissato dalla legge e viene calcolato in base al ritardo e all’importo dovuto.
Proprio per questa stretta connessione, il Ministero ribadisce che la presenza di sanzioni non saldate comporta comunque una situazione di irregolarità. E ciò vale anche se l’errore è stato corretto e i contributi sono stati versati in un secondo momento.
Nonostante questa posizione rigorosa, la normativa prevede comunque una soglia di tolleranza, detta “scostamento non grave”.
Secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 3 del DM 30 gennaio 2015, il DURC può comunque essere rilasciato se l’impresa ha un debito complessivo (comprensivo di contributi, sanzioni e interessi) non superiore a 150 euro per ciascun ente.
In altre parole, se l’irregolarità riguarda somme molto basse - entro il limite di 150 euro per l’INPS, 150 per l’INAIL, ecc. - si può comunque ottenere il documento.
Questa eccezione è pensata per evitare che piccole differenze o ritardi marginali compromettano l’accesso al DURC, penalizzando imprese altrimenti in regola.
Nel caso specifico esaminato dal Ministero, è stato chiesto se fosse possibile rilasciare il DURC quando l’intero debito residuo dell’impresa era formato esclusivamente da sanzioni e interessi, in quanto i contributi originariamente omessi erano già stati regolarmente versati.
La posizione del Ministero è stata chiara: anche in questa situazione il DURC non può essere rilasciato, perché le sanzioni sono strettamente collegate all’inadempienza iniziale.
Non è possibile scindere la regolarizzazione della parte contributiva da quella sanzionatoria: fino a quando non viene pagato l’importo totale dovuto (compresi gli accessori), l’azienda non è in regola.
Alla luce di questi chiarimenti, è importante che le imprese verifichino non solo di aver versato i contributi, ma anche di aver saldato ogni importo accessorio dovuto, come sanzioni e interessi.
Solo così sarà possibile ottenere il DURC, evitando blocchi burocratici o la perdita di opportunità economiche.
In presenza di debiti, verificare se l’importo rientra nella soglia dei 150 euro può rappresentare una via per ottenere comunque il documento. Ma se si supera anche solo di poco quel limite, il DURC verrà negato fino alla regolarizzazione completa.