Con una lettera formale datata 20 aprile, resa pubblica sulle pagine del Corriere della Sera e indirizzata ai ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, nonché alla presidente della Commissione antimafia Chiara Colosimo, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo ha denunciato il «grave e allarmante arretramento» investigativo derivante dalla riforma dell’art. 270 c.p.p. Ma proprio qui emerge il nodo centrale: ciò che viene rappresentato come un indebolimento dell’azione penale coincide, in realtà, con il ritorno a un principio elementare dello Stato di diritto, secondo cui la prova non può circolare liberamente oltre i limiti fissati dalla legge. Il problema non è l’utilità delle intercettazioni, bensì la loro utilizzazione in procedimenti diversi da quelli per cui erano state autorizzate. E su questo punto la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha da tempo fissato principi rigorosi, affermando che l’uso di captazioni al di fuori di una base legale chiara, prevedibile e proporzionata integra una indebita ingerenza nella vita privata ai sensi dell’art. 8 CEDU. La riforma del 2023 si muove proprio in questa direzione: non smantella le indagini, ma impedisce che uno strumento eccezionale diventi una chiave universale utilizzabile per qualsiasi procedimento e per qualsiasi reato.
In controluce riaffiora però una logica già emersa nei primi anni Novanta, quando il principio della “non dispersione della prova” venne valorizzato dalla Corte costituzionale per evitare che numerosi processi potessero essere compromessi nel caso in cui le dichiarazioni rese nelle indagini preliminari non fossero poi confermate nel dibattimento. Tuttavia, l’introduzione dell’art. 111 Cost. e del principio del giusto processo ha successivamente segnato un cambio di paradigma, riaffermando la centralità del dibattimento e del contraddittorio nella formazione della prova e superando quelle impostazioni che attribuivano alla fase investigativa una funzione sostanzialmente sostitutiva dell’accertamento processuale.
La posizione di Melillo appare comprensibile nella sua matrice istituzionale: il procuratore nazionale antimafia muove dalla preoccupazione che determinate tipologie di reato — soprattutto quelle che descrivono la dimensione economica, imprenditoriale e relazionale delle mafie — possano risultare più difficilmente dimostrabili ove venga limitata la circolazione del materiale captativo tra procedimenti diversi. Il riferimento è, in particolare, ai delitti di corruzione e concussione, allo scambio elettorale politico-mafioso, ai reati di riciclaggio, autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni, nonché ai reati societari, finanziari, fiscali e ambientali che frequentemente emergono in via incidentale nel corso di indagini di criminalità organizzata. È dunque evidente che la preoccupazione di Melillo si collochi nella prospettiva di evitare che la nuova disciplina dell’art. 270 c.p.p. possa rendere più complessa la dimostrazione giudiziaria delle forme moderne di penetrazione mafiosa nell’economia legale. Tuttavia, proprio questa impostazione entra oggi in tensione con l’evoluzione costituzionale ed europea che, soprattutto dopo l’introduzione dell’art. 111 Cost. e l’affermazione del principio del giusto processo, ha progressivamente rafforzato i criteri di legalità, prevedibilità e proporzionalità dell’ingerenza, imponendo che anche l’efficacia investigativa resti rigorosamente confinata entro limiti normativi predeterminati.
È proprio qui che si colloca la riflessione sviluppata dal sostituto procuratore generale della cassazione Alberto Cisterna, il quale individua il rischio di una deriva culturale nella quale il sospetto investigativo tende a trasformarsi, di fatto, in una sorta di presunzione di colpevolezza. La logica criticata da Cisterna è quella per cui il soggetto sottoposto a captazione viene considerato comunque il “bersaglio giusto”: se il reato originariamente ipotizzato non emerge o si rivela insussistente, poco importa, perché l’intercettazione avrà comunque consentito di scoprire altro. In questa prospettiva, la successiva emersione di un diverso illecito finisce per legittimare retroattivamente sia l’attività investigativa sia l’estensione dell’utilizzabilità della prova. È una concezione che tende a spostare il baricentro dalla legalità del metodo all’utilità del risultato, attribuendo valore decisivo non al rispetto preventivo delle garanzie, ma alla capacità dell’indagine di produrre comunque un esito accusatorio.
Ed è proprio questo il punto di frizione con il modello costituzionale del giusto processo: in uno Stato di diritto non può essere il risultato investigativo a giustificare il sacrificio delle garanzie, né la “bontà” intuitiva del sospetto può trasformarsi in criterio implicito di validazione della prova. Diversamente, il rischio è quello di trasformare progressivamente l’eccezione investigativa in metodo ordinario, fino a creare un sistema nel quale l’indagine non cerca più una prova nel rispetto della legge, ma tende piuttosto a confermare un sospetto iniziale attraverso l’estensione continua degli strumenti captativi.
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