F24: attraverso l'utilizzo del modello F24 i contribuenti hanno la possibilità di pagare le imposte e i tributi dovuti, nonché i contributi e i premi, tutto per l'appunto con un unico modello "unificato" che gli consente di effettuare un'unica operazione.
Tale modello può essere utilizzato da chiunque, sia dai soggetti titolari di partita IVA che da coloro che ne sono sprovvisti, anche per beneficiare della compensazione dei crediti d'imposta di cui si ha diritto, andando a scontare l'importo delle somme che devono essere versate.
Per quanto riguarda le modalità di versamento, invece, i soggetti che dispongono della partita IVA hanno l'obbligo di effettuare i pagamenti online, seguendo le istruzioni che andremo a vedere durante il corso del precedente paragrafo.
I contribuenti che non hanno la partita IVA hanno la possibilità ma non l'obbligo di effettuare il versamento di quanto dovuto con modalità telematiche.
In particolare, ecco quali sono le modalità attraverso le quali i soggetti interessati possono pagare il modello F24:
Il pagamento del modello F24 può essere effettuato sia in contanti che attraverso l'utilizzo di uno dei seguenti strumenti:
I contribuenti che hanno la partita IVA, invece, sono obbligati a pagare il modello F24 con modalità esclusivamente telematiche, utilizzando gli appositi servizi online che vengono messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
In particolare, le modalità di pagamento per i soggetti titolari di partita IVA sono le seguenti:
Oltre a possedere le credenziali necessarie per autenticarsi sul sito web dell'Agenzia delle Entrate, i contribuenti che intendono utilizzare le modalità di pagamento telematiche del modello F24, devono necessariamente essere in possesso di un conto corrente presso:
Le regole riguardo l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta all'interno del modello F24 sono valide per tutti i contribuenti, sia i titolari di partita IVA che non, e sono disciplinate dall'art. 37, comma 49 bis, del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, come modificato dall'art. 3, comma 2, del decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019, il quale prevede quanto segue:
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