Assunzione giovani: con la pubblicazione della circolare n. 57 del 22 giugno 2023 l'INPS ha fornito le istruzioni per quanto riguarda l'esonero contributivo che viene riconosciuto ai datori di lavoro per l'assunzione di giovani a tempo indeterminato o anche per la trasformazione di un contratto di lavoro a tempo determinato in uno a tempo determinato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 ed il 31 dicembre 2023.
La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni che sono contenuto all'interno dell'art. 1, comma 10, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) e all'interno dell'art. 1, comma 297, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023)
La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto un esonero contributivo di importo pari al 100% di quanto dovuto in caso di assunzioni o di trasformazioni di rapporti di lavoro in contratti a tempo indeterminato.
Tale esonero contributivo, in particolare, viene riconosciuto a quei datori di lavoro che decidono di assumere nel biennio relativo agli anni 2021 e 2022 giovani di età pari o inferiore a 36 anni, in misura massima pari a 6.000 euro annui.
A tal proposito, la Legge di Bilancio 2023 ha disposto un'estensione della misura appena citata, prevedendo che:
Dal momento che in data 30 giugno 2022 è sono scaduti gli effetti della disciplina relativa al Temporary Framework, il 15 marzo 2023 lo Stato italiano ha notificato alla Commissione Europea l'estensione della misura prevista dalla Legge di Bilancio 2021 anche per quanto riguarda l'anno in corso.
Al riguardo, si evidenzia che:
L'esonero contributivo del 100% per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani di età non superiore a 36 anni nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023 può essere usufruito da tutti i datori di lavoro privati, indipendentemente dal fatto che questi operino o meno in qualità di imprenditori.
Perciò, sono compresi nel beneficio anche i datori di lavoro che operano nel settore agricolo, mentre sono escluse le amministrazioni pubbliche elencate all'interno delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.
Inoltre, sono escluse dal beneficio anche: