Sisma bonus, mancano solo cinque mesi di tempo per beneficiare del superbonus nella percentuale di detrazione fiscale del 90 per cento. A partire dal 1° gennaio 2024, infatti, la percentuale di beneficio fiscale scenderà al 70% e non si potranno utilizzare i bonus ordinari che arrivano a percentuali più alte, fino all'85%. È questo uno dei chiarimenti contenuti nella circolare numero 17/E dell'Agenzia delle entrate che, ad oggi, trova conferma nel meccanismo di compensazione tra bonus edilizi ordinari e superbonus (ex 110%, in discesa dal 2023).
In particolare, in questi cinque mesi i contribuenti che avessero intenzione di effettuare interventi edilizi per ridurre il rischio sismico, avrebbero la possibilità di utilizzare il superbonus al 90%, un 5% in più rispetto al sisma bonus al massimo vantaggio, ovvero all'85%. Dal prossimo 1° gennaio, il superbonus non sarà più l'agevolazione fiscale più elevata e conveniente anche nel campo della riduzione del rischio sismico.
Niente 110% e nemmeno 90% di superbonus da parte dei contribuenti con il bonus sisma, l'agevolazione che consente di detrarre sulle spese per ridurre il rischio sismico. A chiarire bene la situazione e i dubbi che si erano sollevati nelle ultime settimane è arrivata la circolare 17/E dell'Agenzia delle entrate per la quale la scelta deve andare sempre al superbonus nel caso in cui si debbano fare i lavori di riduzione del rischio sismico. Solo che, dal 2023, il superbonus per queste tipologie di lavori avrà una percentuale di detrazione fiscale più bassa rispetto al bonus ordinario e il privato che voglia fare lavori sismici non avrà la possibilità di ricorrere al bonus ordinario.
Quest'ultimo, infatti, prevede una detrazione fiscale del 70% o 75% (per i condomini) sulle spese dei lavori se gli interventi consentono di aumentare la sicurezza sismica di una classe; nel caso in cui le classi di riduzione del rischio sismico siano due con i lavori, l'agevolazione sale all'80% (85% per i condomini). La norma di riferimento è il decreto legge numero 63 del 2013. in particolare al comma da 1 bis a 1 septies, dell'articolo 16.
Con l'entrata in vigore del superbonus 110%, i contribuenti che volessero eseguire lavori di riduzione del rischio sismico devono scegliere, necessariamente, questa tipologia di bonus rispetto a quelli ordinari. Per i primi anni, c'è stata la convenienza del 110%, percentuale notevolmente superiore al 70-85% assicurata dal bonus sisma. Anche i lavori partiti nel 2023 per la riduzione del rischio sismico assicurano un margine di vantaggio del superbonus (al 90%) rispetto al bonus ordinario. Ma questo vantaggio sussisterà ancora per i lavori in partenza entro il 31 dicembre 2023, quindi per ulteriori cinque mesi. A meno di interventi normativi, nel prossimo anno la detrazione del superbonus al 70% sarà inferiore a quella assicurata dal bonus ordinario che, tuttavia, non potrà essere utilizzato per questo tipo di interventi essendoci ancora il superbonus.
Inoltre, lo stesso superbonus scenderà ulteriormente al 65 per cento a partire dal 1° gennaio 2025. Il chiarimento dell'Agenzia delle entrate con la circolare 17/E del 26 giugno scorso, conferma pertanto l'impossibilità di scelta tra i vari bonus e superbonus da parte dei privati cittadini. Secondo quanto prevede l'articolo 119 del decreto legge numero 34 del 2020, i contribuenti dovranno continuare a preferire il superbonus anche se meno vantaggioso del bonus sisma.