Ci si domanda spesso quali sono le compatibilità della Naspi e nel testo, andremo a spiegare se l’indennità di disoccupazione e il lavoro agricolo occasionale sono compatibili. Sulla questione, sono anche arrivati i chiarimenti dall’Inps.
Sia la Naspi che la Dis-Coll sono due delle principali misure di sostegno economico spettanti in caso di perdita involontaria del lavoro. La Naspi spetta ai lavoratori subordinati e la Dis-Coll viene riconosciuta ad una serie di lavoratori che si collocano al di fuori dell’area della subordinazione.
Andiamo a spiegare se la Naspi è compatibile con il lavoro agricolo occasionale, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Inps con pubblicazione della circolare n. 89.
La Legge di Bilancio del 2023 contiene alcune regole sulle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale. In particolar modo, le prestazioni riguardano attività di natura stagionale con durata fino a 45 giornate.
Inoltre, le prestazioni devono essere rese da soggetti che non siano titolari di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, durante i tre anni precedenti l’instaurazione del rapporto.
Alla luce di ciò, il lavoro agricolo occasionale può essere svolto dai seguenti soggetti:
Così come per il lavoro subordinato, anche i datori di lavoro che ricorrono alle prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato devono inviare la comunicazione UniLav al Centro per l’Impiego. Il datore di lavoro, inoltre, ha l’obbligo di registrare i lavoratori in parola sul Libro Unico del Lavoro.
Il lavoratore disoccupato che ha perso involontariamente il lavoro e che beneficia della Naspi o della Dis-Coll può svolgere prestazioni di lavoro in agricoltura. Lo ha chiarito l’Inps, con la circolare n. 89, pubblicata il 7 novembre 2023, specificando che la prestazione può essere svolta entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile, senza obbligo di comunicazione all’INPS del compenso derivante dalle stesse.
Quindi, i compensi derivanti dalle prestazioni occasionali in ambito agricolo sono interamente compatibili e cumulabili con le indennità di disoccupazione Naspi e Dis-Coll. Quindi sia la Naspi che la Dis-Coll non saranno soggette a sospensione, abbattimento né, tantomeno, decadenza.
Per quanto riguarda il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato, sempre entro il limite massimo di 45 giornate di prestazione per anno civile.
Inoltre, il compenso erogato al lavoratore è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.
Naspi e Dis-Coll sono entrambe indennità di disoccupazione, ma differiscono tra loro in base alla platea di beneficiari.
La Naspi spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato e a:
Per quanto riguarda, invece, la Dis-Coll, si tratta sempre di un’indennità erogata dall’Inps, ma destinata agli iscritti alla Gestione Separata e, in particolare a:
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