Nel 2024, in pensione 5 o 10 anni prima, grazie alla Rendita Integrativa RITA: i lavoratori liberi dalla pensione di vecchiaia? Nelle ultime ore si parla molto dei nuovi interventi previdenziali per il 2024. Purtroppo, siamo lontani dalle indiscrezioni o anticipazioni sul futuro della riforma delle pensioni, ma piuttosto si tratta delle linee guida che il governo attuerà nel prossimo anno.
Poche occasioni per i lavoratori di anticipare l’uscita dal lavoro prima dei 67 anni di età. Si percepisce il senso concreto della distanza tra lavoro e pensione. Tuttavia, per qualcuno, le condizioni potrebbero cambiare grazie alla Rendita Integrativa RITA, la quale garantisce una maggiore flessibilità nell’uscita dal mondo del lavoro. Vediamo insieme come funziona la pensione RITA.
I Fondi di previdenza complementare permettono a coloro che sottoscrivono una Rendita Integrativa RITA di accedere a requisiti agevolati rispetto alla pensione di vecchiaia.
La pensione anticipata RITA non presenza un requisito anagrafico, ma permette di utilizzare il capitale accumulato nel fondo pensione, come ad esempio fondi negoziali, fondi aperti, PIP, per ricevere una rendita mensile fino al perfezionamento dei requisiti necessari per l’accesso al trattamento previdenziale ordinario.
Pertanto, i fruitori della RITA possono anticipare l’uscita anche a 62 anni di età con 20 anni di contributi. Vediamo insieme quali sono i requisiti che permettono di anticipare l’uscita di 5 o 10 anni rispetto all’età pensionabile.
Come detto sopra, la RITA è una Rendita Integrativa Temporanea Anticipata che permette di ricevere, sotto forma di rendita, le somme accumulate nel proprio Fondo pensione. Per questo motivo, molti lavoratori richiedono l’accesso al beneficio molto prima di aver maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia.
La RITA conviene per coloro che hanno cessato l’attività lavorativa e sono prossimi al pensionamento. In questo modo, ottengono un reddito ponte tale da anticipare la pensione di almeno 5 o 10 anni, mantenuto nel tempo fino al perfezionamento dei requisiti per l’accesso al trattamento di vecchiaia ordinario.
L’accesso alla rendita mensile è condizionato dalla presenza dell’adesione al fondo pensione. Come riportato nella rubrica fiscale dell’Agenzia delle Entrate su fiscooggi.it, l’erogazione del beneficio è subordinata alla presenza di diverse condizioni, tra cui:
oppure, in alternativa:
In base alle disposizioni normative contenute nell’articolo 11, comma 4-ter del Dlgs n. 252/2005, il regime tributario della RITA prevede che la parte imponibile della rendita anticipata sia assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
Tuttavia, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici.
Pertanto, anticipando l’uscita con la previdenza complementare, è possibile ricevere una rendita a 62 anni, con l'applicazione della ritenuta del 15%, riducibile fino al 9% in ragione dell’anzianità di iscrizione al fondo (ex articolo 11, comma 4-ter del Dlgs n. 252/2005)."